A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

CEDU: Costituisce violazione dell’art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo ordinare ad un giornalista di rivelare la propria fonte di informazione (CEDU 5 ottobre 2017, ricorso n. 21272/12).

 Autore: Avv. Teresa Aloi

 

La questione affrontata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza depositata il 5 ottobre 2017 (ricorso n. 21272/12) merita di essere segnalata in quanto i giudici di Strasburgo intervengono ancora una volta sul delicato tema del bilanciamento tra il dovere di protezione delle fonti giornalistiche nella società dell’informazione e l’esigenza di assicurare alla giustizia i colpevoli di gravi reati.

Il tema della tutela dei giornalisti è già stato oggetto di nostra attenzione con il commento a due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU 5 luglio 2016, Ziembinski c. Polonia e 12 luglio 2016 Richman c. Francia, pronunciate a favore dei giornalisti nel rispetto del diritto alla libertà di espressione ex art. 10 Convenzione sui diritti dell’uomo).[1]

Se sul piano nazionale, in diversi Stati, la libertà di stampa subisce duri attacchi e se l’Italia è particolarmente inerte nell’adeguarsi agli standard internazionali, davanti alla Corte di Strasburgo i giornalisti ricevono una tutela rafforzata tenendo conto che i reporter non solo esercitano il proprio diritto alla libertà di espressione ma permettono la realizzazione del diritto della collettività a ricevere informazioni di interesse generale.

La sentenza della CEDU oggetto di attenzione, caso Becker contro Norvegia, riguarda il diritto dei giornalisti a non rivelare le proprie fonti di informazione anche quando è la stessa fonte a dichiarare sia la propria identità sia di aver fornito il materiale.

Il caso deciso il 5 ottobre scorso, traeva origine da un ricorso contro la Norvegia, presentato alla Corte europea, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da Cecilie Langum Becker, cittadina norvegese. La donna, giornalista della testata digitale DN.no, versione online del quotidiano norvegese DAGENS NOERINGSLIV, nell’agosto 2007, aveva scritto un articolo sulla Norwegian Oil Company in cui sollevava dubbi circa la liquidità della società e manifestava il timore che la stessa potesse fallire. Tale articolo era basato su una conversazione telefonica avuta con un certo Sig. X e su una lettera che le era stata inviata via fax da un avvocato, apparentemente per conto di titolari di obbligazioni emesse dalla società, in cui si esprimevano forti preoccupazioni sulla situazione finanziaria della società stessa.

Successivamente si era accertato che l’avvocato aveva solo redatto la lettera a nome del Sig. X, obbligazionista della società. Dopo la pubblicazione dell’articolo il titolo della società era crollato in Borsa.

La giornalista, nel giugno 2008, interrogata dalla polizia, riferiva che il Sig. X era stato la sua fonte e si dichiarava disposta a confermare di aver basato l’articolo sulla lettera ricevuta, ma si rifiutava di fornire ulteriori informazioni, richiamando i principi sulla protezione delle fonti giornalistiche.

Nel giugno 2010 la fonte della Becker veniva accusata dei reati di market abuse ed insider trading. Nel corso del processo penale che ne era seguito, la giornalista venne convocata come testimone. La stessa, però, si era rifiutata di testimoniare in qualsiasi fase del procedimento contro il Sig. X, richiamando la legge nazionale sulla protezione delle fonti giornalistiche e l’art. 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. I giudici norvegesi di primo grado sostenevano, però, che la giornalista avesse il dovere di fornire testimonianza sui suoi contatti con il Sig. X.

I ricorsi successivamente presentati dalla giornalista venivano respinti dalla Corte Suprema che, nel settembre 2011, stabilì che, tenuto conto della situazione nella quale la fonte era emersa, non esisteva alcuna fonte da proteggere, come era stato fatto fino a quel momento, per cui la divulgazione della sua identità non avrebbe avuto alcuna conseguenza sulla libertà di informazione. Si era trattato, inoltre, di un caso penale grave, riguardante l’accusa mossa al Sig. X di avere usato la giornalista per manipolare il mercato obbligazionario e che, pertanto, le dichiarazioni di quest’ultima avrebbero potuto aiutare, in modo significativo, i giudici a fare chiarezza sul caso.

Nel frattempo, nel marzo 2011, il Sig. X era stato condannato in primo grado alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, condanna, poi, confermata in appello. Nel gennaio 2012 anche la giornalista era stata condannata a pagare una multa di 30.000 corone norvegesi (circa 3.700,00 euro) per non aver collaborato con la giustizia in quanto si era rifiutata di rispondere alle domande circa i suoi contatti.

Da qui l’azione alla CEDU con il ricorso depositato il 13 marzo 2012.

La giornalista norvegese, invocando la violazione dell’art.10 (libertà di espressione) della Convenzione sui diritti dell’uomo, si lamentava della decisione con cui era stata costretta a testimoniare sui contatti con la sua fonte, sostenendo che questo avrebbe condotto alla rivelazione dell’identità anche di altre fonti. Aveva, inoltre, sostenuto che, in ogni caso, non c’era stata alcuna necessità di assumere la sua testimonianza nel processo intentato contro il Sig. X.

La Corte di Strasburgo ha, innanzitutto, affrontato la questione se la testimonianza della giornalista fosse stata necessaria sia durante la fase delle indagini preliminari e sia durante i successivi procedimenti giudiziari avviati contro la sua fonte. La Corte ha sottolineato che il rifiuto opposto di rivelare il nome della fonte non aveva mai ostacolato né l’inchiesta, né il procedimento contro il Sig. X. La prova di questo era data dal fatto che il Tribunale di primo grado, che aveva condannato il Sig. X, era stato informato dal P.M. che nessuna richiesta di proroga, in attesa di una decisione definitiva sul dovere della giornalista di rivelare la fonte delle informazioni, era stata avanzata, perché il caso era sufficientemente istruito anche senza la testimonianza della reporter.

In particolare, la Corte europea ha ricordato che il grado di tutela dei giornalisti riguardante il diritto di mantenere il riserbo sulle fonti confidenziali dipende sia dal giornalista che dalla fonte.

Secondo la Corte il modus operandi  della giornalista non era mai stato messo in discussione e la stessa non era mai stata accusata di aver svolto alcuna attività illegale. Per quanto riguardava la fonte, questa era stata dichiarata colpevole di un grave delitto ed era stata condannata alla pena della reclusione, essendosi, peraltro, presentata alla polizia per confermare di essere stata la fonte delle informazioni avute dalla reporter. Questo a dimostrazione che il grado di protezione da garantire in questo caso non era dello stesso livello di quello che dovrebbe essere assicurato ad un giornalista che sia stato aiutato da fonti sconosciute su questioni di interesse pubblico.

La Corte di giustizia ha, tuttavia, ricordato che la protezione della giornalista non potrebbe essere automaticamente rimossa a causa del comportamento della sua fonte. Né la circostanza che si conosca  l’identità della fonte può ritenersi decisiva ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 10 della Convenzione.

La Corte ha, quindi, concluso che le circostanze del caso di specie o i motivi forniti non potevano giustificare la decisione di costringere la giornalista a testimoniare. Nel caso in esame, le autorità nazionali non avevano ordinato alla giornalista di svelare la fonte, ma l’avevano interrogata al fine di verificare se avesse avuto contatti con la fonte, che aveva già dichiarato di aver consegnato il materiale controverso alla stessa. I giudici di Strasburgo hanno precisato che anche nei casi in cui una fonte agisce in cattiva fede, svelando al giornalista informazioni per fini illeciti, la tutela delle fonti deve essere assicurata perché la condotta delle stesse non influisce sul diritto riconosciuto al giornalista.

Nel caso in esame, ad avviso della Corte europea dei diritti dell’uomo, le autorità nazionali, badando solo all’indagine nei confronti di colui che aveva spedito la lettera, non hanno considerato che, se un giornalista collabora svelando la fonte o fornendo particolari sui suoi contatti, questo produce un “chilling effect”  (in gergo legale anglosassone indica la riluttanza e refrattarietà ad esercitare un proprio diritto per paura di sanzioni legali. Il diritto che più frequentemente viene associato all’azione inibitoria del chilling effect è quello di libertà di espressione) sulla libertà di stampa perché altre fonti potrebbero essere intimorite e decidere di non collaborare più con il giornalista; questo anche quando la fonte ha già svelato la propria identità.

Vi era stata, pertanto, una violazione dell’art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo. La Corte ha, quindi, condannato la Norvegia a rimborsare alla giornalista, a titolo di equa soddisfazione ex art. 41 della Convenzione[2], una somma di denaro pari all’ammenda inflittale per essersi rifiutata di rendere testimonianza, nel caso in cui la stessa fosse stata già versata allo Stato.

Il caso, per la sua importanza, è stato inserito nella scheda “protezione delle fonti giornalistiche”.

La posizione della Corte europea è chiara, la protezione della fonte da cui il giornalista apprende la notizia è talmente ampia che egli non può essere obbligato a rivelarne l’identità nemmeno nel caso in cui è la stesa fonte a rivelare la propria identità presentandosi alle autorità competenti confessando di essere la fonte che ha rivelato la notizia.

Si tratta di un principio che è potenzialmente destinato a determinare un forte impatto anche sul nostro sistema. Il nostro codice di procedura penale, infatti, disciplina la questione all’art. 200 (segreto professionale) che introduce una deroga all’obbligo della deposizione che trova la propria ratio nell’esistenza e tutela del c.d. segreto professionale. In particolare, dopo aver stabilito al comma 1 che alcune categorie di soggetti non possono essere obbligate a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, attribuisce, però, al comma 2, al giudice una facoltà molto importante. Se egli ha, infatti, motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone, per esimersi dal deporre, sia infondata, provvede agli accertamenti necessari e, se risulta infondata ordina che il testimone deponga.

Il comma 3, infine, riguarda direttamente gli esercenti la professione giornalistica che siano iscritti nell’apposito albo, estendendo anche nei loro confronti le disposizioni dei commi precedenti e consentendo loro di non rivelare “i nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione”. La norma, tuttavia, introduce una “deroga alla deroga”, stabilendo che “se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni”.

L’art. 200 c.p.p. è sempre stato interpretato in maniera alquanto “garantista” dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, ad esempio, ha escluso che possa rendersi responsabile del reato di false dichiarazioni al PM (art. 371 bis c.p.) il giornalista che si astiene dal deporre opponendo il segreto professionale in riferimento all’indicazione di informazioni (nella specie le utenze telefoniche) che possono condurre all’identificazione di coloro che gli hanno fornito fiduciariamente le notizie (Cass. pen., Sez. VI, n. 22397, 11/05/2004) precisandosi in altra occasione che il segreto dei giornalisti professionisti è circoscritto all’indicazione del nome della fonte, nel cui ambito rientra qualsiasi indicazione che possa portare ad individuare la stessa (Cass. pen., Sez. I, n. 25775, 04/07/2007).

Per quanto attiene, invece, ai precedenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo, è la stessa a richiamare, proprio nella sentenza oggetto di commento, il caso Financial Times Ltd e altri c. Regno Unito del 2 dicembre 2009, n. 821/2003, in cui la CEDU riscontrò la violazione della libertà di espressione in un caso in cui era stato impartito ai media l’ordine di esibire un documento riservato suscettibile di rivelare l’identità della fonte. In quel caso fu importante l’affermazione della Corte che l’interesse a prevenire danni derivanti da future divulgazioni di informazioni riservate e l’interesse ad ottenere un risarcimento dei danni per le violazioni della riservatezza già compiute in passato non potevano essere considerate sufficienti, anche se considerati cumulativamente, per prevalere sull’interesse pubblico alla protezione delle fonti giornalistiche.

Altra decisione interessante è quella relativa al caso Telegraf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi del 22 gennaio 2012, n. 39315/06, in cui la CEDU, ribadita l’importanza della protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica, ha ritenuto, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della propria vita privata e familiare) e 10 (diritto alla libertà di espressione) per quanto riguardava l’uso da parte dei servizi segreti di poteri speciali di vigilanza nei confronti di due giornalisti al fine di identificare le loro fonti di informazione.

Va, poi, ricordato il caso Goodwin c. Regno Unito del 27 marzo 1996, n. 17488/90 riguardante un giornalista inglese il quale aveva ricevuto da una fonte fidata ed attendibile alcune informazioni su una società di programmi elettronici (la Tetra Ltd.). In particolare, il giornalista rivelò che tale società aveva contratto numerosi debiti e perdite vertiginose. La società Tetra  per evitare danni che sarebbero potuti derivarle dalla divulgazione di tali notizie presentò all’Alta Corte di giustizia inglese un ricorso con il quale non solo chiedeva che fosse vietata la pubblicazione dell’articolo in questione, ma anche che il giornalista fosse condannato a rivelare la fonte delle informazioni ricevute al fine di evitare nuove “fughe di notizie”. Le richieste della Tetra furono accolte sia dall’Alta Corte che dalla Corte d’Appello, secondo le quali il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche ben può essere limitato “nell’interesse della giustizia, della sicurezza nazionale nonché ai fini di prevenzione di disordini o di delitti”. Il giornalista, tuttavia, non eseguì l’ordine di divulgazione della fonte, dato che in questo modo la stessa si sarebbe “bruciata” e preentò ricorso alla Commissione europea dei diritti dell’uomo, denunciando la violazione dell’art. 10 della Convenzione.

La Corte di Strasburgo, con la sentenza del 27 marzo 1996, partendo dal principio che ad ogni giornalista doveva essere riconosciuto il diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che “di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività”.

Questa sentenza della Corte europea è l’altra faccia di una sentenza della nostra Corte Costituzionale, n. 11/1968, secondo la quale se la libertà di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna convenire che quel precetto, più che il contenuto di un semplice diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista: è il venir meno ad essa, giammai l’esercitarla che può compromettere quel decoro e quella dignità sui quali l’Ordine è chiamato a vigilare.

La decisione del caso Goodwin è particolarmente interessante anche perché ha concorso a dissipare i dubbi nascenti da una interpretazione letterale dell’art. 10 della Convenzione che si limita a specificare che la libertà di espressione compende sia il diritto passivo a ricevere delle informazioni sia il diritto attivo di fornirle, senza, però, che sia menzionato il diritto del giornalista di cercare e procurarsi notizie tramite proprie fonti di informazioni. Tale lacuna aveva, difatti, sollevato il quesito, attualmente sciolto dalla Corte, che quest’ultimo diritto non rientrasse nell’ambito del diritto alla libertà e, pertanto, non fosse ricompreso nell’ambito della sua tutela.

Con la sentenza n. 1/1981 anche la nostra Corte costituzionale ha riconosciuto solennemente “l’esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell’acquisizione delle notizie) e di un comune interesse all’informazione, quale risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero”. Diversamente, invece, la Corte dei Diritti dell’Uomo ha escluso la violazione dell’art.10 della Convenzione nel caso Nordisk Film e TV A/S  c. Danimarca, sentenza n. 40485/02, 08/12/2005. In tale vicenda, la Corte europea ha ritenuto giustificato l’obbligo imposto ad un’emittente televisiva di mettere a disposizione della polizia filmati relativi a reportage sulla pedofilia. Nella specie, secondo i giudici di Strasburgo non si trattava di proteggere “fonti giornalistiche” in senso stretto, questo per le modalità con le quali il giornalista aveva ottenuto il materiale (si era infiltrato nell’associazione dei pedofili, associazione legittima nel diritto danese).

L’obbligo gravante sugli Stati membri di garantire i diritti e le libertà di tutti coloro che sono assoggettati alla loro giurisdizione implica che l’art. 10 della Convenzione venga bilanciato con l’art. 3 della stessa, il quale richiede l’assunzione di misure idonee a tutelare i singoli contro la tortura o trattamenti inumani e degradanti, compresi trattamenti illeciti messi in atto da privati.

Le suddette misure devono garantire, in particolare, l’effettiva protezione dei bambini e degli altri soggetti deboli, anche attraverso atti volti a prevenire  trattamenti illeciti dei quali le autorità vengano a conoscenza.

 

Avv. Teresa Aloi, Foro di Catanzaro

 

Fonti: www.osservatoriocedu.eu; www.echr.coe.int

 

[1] Pubblicate su Foroeuropa  Numero 1 di Gennaio-Aprile 2017

[2] Art. 41: Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.