A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

Strasburgo: veto all’Italia, perché viola il giusto processo, quando  condanna l’imputato sulla base di dichiarazioni mai controllate nel pubblico dibattimento.

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

 

Viola il diritto al giusto processo condannare un imputato sulla base di sole dichiarazioni provenienti da un teste resosi “latitante“. La Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’art.6 della Convenzione EDU. Per i giudici di Strasburgo, affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi di prova a carico debbono essere prodotti in sua presenza e in pubblica udienza ai fini del contraddittorio. Pertanto, l’assenza di un testimone deve essere giustificata da un motivo serio, laddove un provvedimento di condanna si fondi unicamente o in misura determinante.

 

1. Con sentenza 12 ottobre 2017, n. 26073/13 la Corte europea dei diritti dell’uomo (caso Cafagna c. Italia), Prima Sezione si è pronunciata, nuovamente (v. sentenza 23 giugno 2016, causa Ben Moumen c. Italia), sulla compatibilità, con i canoni del c. d. giusto processo, di una decisione di condanna dell’imputato “basata“ su atti dichiarativi unilateralmente raccolti, decisivi e senza contraddittorio.

L’incipit è  una denuncia (2 giugno 1996) nei confronti di Cafagna per essersi  impossessato del suo  portafogli, aiutato da un complice L. D., e per un pugno ricevuto che gli avrebbe impedito   l’inseguimento.

La Procura voleva procedere con l’incidente probatorio (artt. 392 s. c. p. p.) per ascoltare la persona offesa (dal reato) e ottenere la ricognizione personale, ma inutiliter: (il designato) aveva lasciato  il domicilio dei genitori e non aveva ricevuto la notifica dell’ordine di comparizione. Nonostante ciò, il ricorrente veniva rinviato a giudizio (il 16 giugno 1998) avanti il Tribunale di Trani e senza che, medio tempore, il soggetto attivo della denuncia venisse rintracciato. Dopo sei anni, in udienza interveniva l’audizione del carabiniere che aveva raccolto la denuncia.

Il giudice del dibattimento disponeva, ai sensi dell’art.512 c. p. p., l’acquisizione  al fascicolo della la deposizione fatta da C.C. al carabiniere il giorno dello scippo (presunto, stante l’unicità della fonte e il suo carattere incontrollato).

La difesa (dell’imputato) chiedeva  di seguitare nelle ricerche del denunciante, ma il giudice non sospendeva il processo ed emetteva sentenza di condanna (11 aprile 2005), nei confronti del destinatario dell’originaria  denuncia.

La pena comminata è stata elevata: il ricorrente è stato condannato alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi.

 

2. Il condannato, in primo grado e in dibattimento, non aveva mai conosciuto in aula il suo accusatore e l’art. 512,c. p. p., costituisce una cospicua  deroga ai principi del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza nonché della pubblicità, e pertanto deve applicarsi cum grano salis quando, come nel nostro caso, è riferita ad una prova unica.

Il giudice si è trovato davanti ad un bivio: procedere nei lavori dibattimentali pur nell’assenza del denunciante precludendo in tal modo  il controllo in aula della fonte di prova e il controesame della difesa, oppure arrestare il dibattimento disponendo il giudice (anche) ex officio ricerche del denunciante con <modalità> particolari (art. 150 c. p. p., per <persona diversa dall’imputato>[1]).

Il giudice ha giustificato la condanna in quanto quella denuncia veniva ritenuta circostanziata e precisa ed idonea  a fondare una decisone della penale responsabilità.

L’organo giudicante di primo grado  ha ritenuto di essere di fronte ad un fatto imprevedibile (l’irreperibilità della persona offesa)  che ha  reso impossibile l’audizione del teste,ciò che ha legittimato l’applicazione dell’att.512 c. p. p.

Il giudice del dibattimento ha utilizzato, altresì, l’illustrazione da parte del carabiniere, in udienza, dello svolgimento della procedura del riconoscimento fotografico.

 

3. La Corte di appello di Bari, pedissequamente, ha confermato la condanna e l’interessato ha azionato il ricorso per cassazione, dolendosi, principalmente,della violazione dell’art. 6 CEDU. Su tale motivo (centrale) il Supremo giudice ometteva l’adeguato esame.

 

4. La Corte europea dei diritti dell’uomo, preliminarmente, sulla ricevibilità del ricorso, ha respinto l’eccezione del Governo italiano basata sul mancato esperimento dei rimedi interni: l’omessa opposizione all’acquisizione della dichiarazione del carabiniere al fascicolo dibattimentale. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la circostanza non poteva essere interpretata come rinuncia definitiva  sul  diritto di interrogare o far interrogare i testimoni d’accusa.

Nel merito: le garanzie ex art. 6 par. 3 CEDU per l’imputato (ed in particolare quella di “esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”) costituiscono profili specifici del diritto a un processo equo sancito dall’articolo 1 della stessa disposizione. Il  vaglio condotto sul parametro dell’equità del processo riguarda il procedimento complessivamente, comprendente sia il versante dei diritti della difesa, ma anche quello connesso con l’interesse del pubblico e delle vittime a che gli autori del reato siano debitamente perseguiti e, se necessario, i diritti dei testimoni.

Ancora, gli eurogiudici  hanno precisato che la regola fissata all’art.6 cit. conta delle eccezioni. Ma queste possono affermarsi soltanto ove siano fatti salvi  i diritti della difesa.

La Corte ha considerato:

  1. se fosse serio il motivo della l’impossibilità per la difesa di interrogare o di far interrogare un testimone a carico;
  2. se le deposizioni del testimone assente abbiano rappresentato la prova unica o determinante della penale responsabilità del condannato-ricorrente;
  3. se esistessero sufficienti elementi idonei a compensare gli inconvenienti connessi all’ammissione di una tale prova per permettere una valutazione corretta ed equa della sua affidabilità.

La Corte ha ritenuto che il Governo non ha dimostrato che le autorità  interne abbiano fatto ogni sforzo diretto ad assicurare la comparizione del teste in aula, rispetto all’obiettivo di garantire ogni  possibilità all’imputato di avvalersi, effettivamente, dei diritti che derivano dall’art.6 CEDU, del potere dell’accusato di interrogare o far interrogare i testimoni  a carico.

Secondariamente,  le deposizioni rese dal denunciante nel lontano  1996 hanno  costituito la prova unica o determinante della colpevolezza del ricorrente. Si aggiunga che non è mai  intervenuto  un confronto diretto tra accusato e accusatore, sia nel corso  del processo, che  durante le indagini preliminari, per la mancata comparizione del denunciante  all’udienza e che il diritto all’interrogatorio dei testimoni a carico rappresenta uno strumento di importante controllo della credibilità, attendibilità e dell’affidabilità del dictum del soggetto dell’accusa.

Non essendo intervenuto siffatto confronto, tale deficit ha precluso alle autorità giurisdizionali italiane la possibilità di valutare correttamente ed equamente l’affidabilità della prova.

La conclusione della  Corte (non all’unanimità) è che si è registrata una limitazione dei diritti della difesa del ricorrente tale grado da attestarsi come incompatibile con il principio di equo processo di cui all’art.6 par. 1 e 3 d) della Convenzione, e con l’epilogo della condanna dello Stato italiano per la violazione delle richiamate disposizioni.

Si segnala che la sentenza CEDU si inserisce in una serie di pronunce della Corte EDU (la Corte europea si è già espressa nei casi Bracci c. Italia del 2005, Majadallah c. Italia del 2006, Kollcaku c. Italia del 2007, Oragisti c. Italia 2010 e, in particolare, con sentenza della Grande Camera nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito).

 

5. Successivamente alla decisione della Corte europea, resa dalla Grande Camera del 15 dicembre 2011 (Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito,già citata), si era previsto una cospicua riduzione del carico di contenzioso dell’Italia con l’Europa in materia di letture.

Si è notato che <a partire da quel momento, con un parziale overrulling, i giudici di Strasburgo hanno relativizzato il divieto d’impiegare le dichiarazioni determinanti ai fini della condanna rese dal testimone assente, quando l’impossibilità per la difesa d’interrogare il teste sia giustificata da un evento in alcun modo imputabile all’autorità giudiziaria e adeguatamente compensata da garanzie procedurali> [2] .

L’Italia, al fine di evitare il perpetuarsi di condanne  proprio per inosservanza dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu   si è cosi orientata: <quando l’imputato non [ha] mai avuto la possibilità di interrogare> il soggetto della prova, le relative dichiarazioni devono essere apprese <congiuntamente ad altri elementi di riscontro> (art. 192 comma 3 c. p. p. [3]), ovvero devono intervenire serie garanzie procedimentali  che assicurino il risultato dell’equità del modus  procedendi (Cass., sez. un., 25 novembre 2010, D.F.; Cass., VI, 13 novembre 2013, n. 2296, Frangiamore).

 

6. La condanna dell’Italia (Cafagna c. Italia) deve interpretarsi alla luce della riluttanza della Corte di cassazione a prendere atto e adeguarsi agli standard europei, nella cui sfera trova posto  il c.d. diritto al confronto. La Corte europea, infatti, ha avuto gioco facile nel ravvisare  la  evidente (palese quanto ineludibile) violazione del dettato convenzionale e stigmatizzare, incisivamente, il lassismo della magistratura italiana.

Infatti, l’autorità interna non si era del tutto attivata per garantire la presenza del teste in udienza. D’altra parte, le dichiarazioni del denunciante si erano dimostrate determinanti per giungere ad un giudizio di penale responsabilità dell’imputato. Quelle dichiarazioni acquisite  attraverso la tecnica delle  letture, ha impedito un apprezzamento  equo delle prove da parte del giudice.

L’interrogativo e se l’imputato (nel caso Cafagna) non sia stato un convitato di pietra non avendogli i giudici dato la possibilità di confrontarsi con l’autore della denuncia a suo carico e di interrogarlo.

Un giudizio fuori dalla dialettica processuale, può concludersi, è solo fonte di pregiudizio per la difesa, alla luce dei principi del c.d. giusto processo.

 

7. In definitiva, la Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’art.6 della Convenzione EDU in tema di diritto a un giusto processo entro un termine ragionevole nel caso di un imputato condannato sulla base della dichiarazione resa da un testimone che sosteneva di essere stato da lui aggredito, ma la cui deposizione non era stata assunta in giudizio perché nel frattempo resosi “latitante“. Per i giudici di Strasburgo, affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi di prova a carico debbono essere prodotti in sua presenza e in pubblica udienza ai fini del contraddittorio. Pertanto, l’assenza di un testimone deve essere giustificata da un motivo serio, laddove un provvedimento di condanna si fondi unicamente o in misura determinante sulla deposizione di un testimone assente, i diritti della difesa hanno subito restrizioni incompatibili con le garanzie previste dall’articolo 6 della Convenzione.

 

8. Considerando la denuncia, che, per le violazioni evidenziate, immaginiamo appartenga alla classe dei reati contro il patrimonio, in sentenza, non risulta esplicitato il valore dell’impossessamento del portafogli, la cifra e quindi l’ammontare delle banconote, ciò che impedisce di valutare la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità [4] o, addirittura, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) [5].

L’incipit è una denuncia (2 giugno 1996) nei confronti di Cafagna per essersi  impossessato del suo  portafogli, aiutato da un complice L. D., e per un pugno ricevuto che gli avrebbe impedito l’inseguimento.

Il tipo di prova che doveva acquisirsi - successivamente all’atto dichiarativo della denuncia predibattimentale - era quella dichiarativa [6].

Per tale deficit il giudice, sull’impossibilità di ottenere la presenza in dibattimento del dichiarante, ha ordinato la lettura [7] della denuncia (ma il provvedimento acquisitivo lo riteniamo solo apparentemente motivato [8]). Già la giurisprudenza ha precisato che <l’impossibilità, vera e propria, di ripetizione,  non può essere equiparata alla difficoltà  di assunzione della prova> (Cass., VI, 20 settembre 1993, Capodicasa; conf., Cass., I, 14 ottobre 1999, Di Noia) [9] e la dottrina ha segnalato l’estrema elasticità della disposizione coinvolta [10]. La stessa, in particolare, ha avvertito che <non possono…ammettersi prassi devianti che utilizzino l’irripetibilità come mezzo per fissare risultati ottenuti nelle indagini preliminari, eludendo l’incidente probatorio,allo scopo ben preciso d’inserirli nel panorama conoscitivo del giudice dibattimentale, attraverso la lettura> [11].

La regula iuris proviene da una pronuncia, non  molto recente ma (ancora) paradigmatica: la parte che richiede la lettura dibattimentale per sopravvenuta impossibilità di ripetizione ha l’onere di provare sia il carattere dell’imprevedibilità che quello oggettivo dell’impossibilità di assumere l’esame testimoniale [12].

In difetto, la lettura è vietata, poiché sarebbe resa in violazione dei due principi (preferiamo parlare di “coppia“ di principi per indicare e sottolineare la paratassi) del contraddittorio e dell’oralità [13]. L’oralità, d’altra parte, assicura l’altro principio dell’immediatezza (dibattimentale, garantendo il contatto diretto della fonte di prova con l ‘organo della istruzione-decisione) ed  <il passaggio dall’oralità alla scrittura> [14] entra in conflitto con il significato proprio del dibattimento, quale strumento di verifica dell’ipotesi accusatoria mediante la prova (non rappresentativa, ma) rappresentata coram populo.

D’altra parte un giudice spostato sulle posizioni dell’accusa  -  che, poi, recepisce in sentenza (di condanna)  -  e che non è disposto ad accreditare come prova solo quella che è possibile sottoporre a controllo dibattimentale soprattutto quando la prova disponibile è unica nel repertorio probatorio, sia dello stesso giudice che delle parti, specialmente della difesa in sede di controesame [15], si espone del tutto a divenire organo non imparziale (la “falsificabilità“ - di popperiana memoria e che noi preferiamo appellare “svalutabilità“ - dell’accusa è la prerogativa specifica della difesa che, nel nostro caso, passa attraverso il controesame del teste, espressione della “verità“ [16]). Infatti, un requisito dell’organo giudicante è il “cardine“ della sua funzione, costituito dall’imparzialità, e quindi può dirsi che l’imparzialità corrisponde alla “virtù cardinale“ del giudice [17]. Ciò, in sintonia con il modello processuale di stampo accusatorio a cui ha aderito espressamente il codice riformato (art. 2 l. delega 16 febbraio 1987, n. 81), risulta confermato dalla categoria del  c.d. giusto processo di conio costituzionale, che si basa sull’esaltazione della regola di simmetria del contraddittorio delle parti e connota lo schema della giurisdizione (art. 111, rispettivamente commi 2 e 1[18]).

 

9. Nella criticata tessitura, non occorre il fatto storico (e che poi, in udienza diventerebbe la sua spiegazione)  in tutte le corrispondenti  dimensioni strutturali ed  esplicative, ma basta la sua semplice percezione (aístesis) come avvenuto in un tempo lontano, che aleggia nella suggestione del narrato documentale.

Forse non siamo lontani dal topos della scienza di Karl Popper, dal suo noto “antiessenzialismo“. Anche se le vicende rappresentate non sono propriamente ed autenticamente vere (essendo mancato il controllo dibattimentale) si “può tener per vero“ (das Fürwahrhalten): ecco, per compendio, questo è lo “statuto euristico” individuabile.

Così il processo penale dismette la sua naturale vocazione (una sorta di autospoglio): di essere uno strumento di precisione (alla Cordero) [la certezza che si ottiene misurando il sapere processuale ottenuto con il parametro del “ragionevole dubbio” (nei “termini di legge“)[19], che è il quantum richiesto, oggi, per una sentenza di condanna].

E’ questo l’ idealtypus?

Siamo all’historia minor (forse una protostoria)?

Se è mancato <Bartolomeo Cerretani…testimone de visu et de auditu>[20] è mancato pure l’uso di due sensi (la vista e l’udito[21]). Così,come l’algebra di Russel, il rito penale diventa un fatto (o un passo) mistico o un vero e proprio  mistero[22] (evocato, come è noto, dalla dottrina del passato, quella sattiana).

 

Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente di diritto e procedura penale dell'immigrazione nel Corso di Laurea di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma.

 

[1] Su cui, v., da ultimo, Cass., sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3336, Locatelli, in  Guida dir., 2017, n. 12, 102-103.

[2] F. ZACCHÈ, Ennesima condanna dell’Italia per violazione del diritto al confronto, C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 12 ottobre 2017, Cafagna c.Italia, in Dir. pen. cont., 2 novembre 2017; in materia, v., specialmente, G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Milano, 2017, 207

[4] Da ultimo, al riguardo, v., ad esempio, per la giurisprudenza di merito, Corte App. Roma, sez. I, sent. 4 aprile 2017, n 2412, in Guida dir., 2017, n. 45, 98 s. e, successivamente, per quella di legittimità, Cass., sez. II, sent. 18 settembre 2017, n. 42536, Lonero, ivi, n. 46, 87.

[5] In materia, da ultimo, v. Cass., sez. III, sent. 14 luglio 2017, n, 36616, El Aidi, in Guida dir., 2017, n. 45, 96 s. e, per la giurisprudenza di merito, C. app. Cagliari, sez. II, sent. 20 maggio 2017, n. 351, ivi, n. 46, 88.

Altresì, v. Cass., sent. 13 novembre 2017, n 51597, in Il Sole 24 Ore-Norme & Tributi, 14 novembre 2017, n 308, 37, commento di P. MACIOCCHI, Cassazione. Articolo 131-bis del Codice penale applicabile all’omesso versamento delle ritenute se il danno all’Erario è lieve. Evasione minima non punibile. Particolare tenuità del fatto se il mancato pagamento supera di poco la soglia di rilevanza penale. Secondo Cass., sez. II, sent. 4 ottobre 2017, n. 45630, in Guida dir., 2017, n. 46, 78, è necessari ala richiesta del Pm.

[6] Sul tema della c. d. prova dichiarativa, in dottrina, v. M. MENNA, Prove dichiarative, in Aa.Vv., Trattato di procedura penale, a cura di G. Spangher, II, Prove e misure cautelari, I, Prove, a cura di A. Scalfati, Torino, 2009, 303 s.; R. CASIRAGNI, La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis e G. P. Voena, XVI, Milano, 2011, 1-2; nonché S. RECCHIONE, Diritto al controllo e canoni per la riforma della sentenza di assoluzione, in Le ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito, E. Marzaduri, O. Mazza, F. R. Dinacci, I princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 568. In giurisprudenza, v., ad esempio, Cass., sez. III, 31 maggio 2011, n. 21771, M., in Riv. pen., 2012, 1305, che classifica la deposizione del testimone quale prova dichiarativa, sottoposta alle relative regole valutative; v., pure, Cass., sez. VI, 3 febbraio 2012, n. 4690, Castiglione, ivi, 2013, 473-474.

[7] In dottrina, v. l’approfondimento di S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, XXXIII. 2, Milano, 2000, 66, la quale avverte che << è piuttosto  complicato determinare, in modo univoco, quali atti posseggano il requisito della leggibilità >>. In tema, v. C. CESARI, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, Milano, 1999, 255.

L’istituto è stato oggetto di attento studio sotto il codice Rocco ad opera di P. FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali, Milano, 1981, 274, quando osserva che <dopo la caduta del fascismo, l’opera di “liberalizzazione“ del codice “Rocco“ ha condotto  -  per il tramite della riforma del ’55 e, poi, degli interventi della Corte costituzionale, seguiti a “altre novelle“ - ad un autorevole rafforzamento dei diritti dell’imputato e della sua difesa, nel quadro di una generale tendenza alla par condicio >.

[8] Sulla motivazione solo apparente, v. , da ultimo, Cass. civ., sez. I, sent. 15 giugno 2017, n 14888, Pinelli, in Guida dir, 2017, n. 45, 90; Cass. cic., sez. II, sent. 4 agosto 2017, n. 19641, Leone, ivi, 2017, n. 46, 74.

[9] In  tema di letture dibattimentali, l’avanzata età anagrafica del dichiarante non rende prevedibile l’impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenza quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio, salvo che al momento dell’escussione fosse seriamente pronosticabile (una data situazione, descritta da Cass., sez. IV, 14 gennaio 2016, n. 24688, in Studium iuris, 2017, 240-241).

[10] Sottopongono a scrutinio la norma, fra agli altri,  L. KALB, Giudizio, in  Il giudizio di primo grado, a cura di A. A. Dalia, Napoli, 1991, 371: <le evidenti difficoltà interpretative connesse ai richiamati criteri - impossibilità ed imprevedibilità -  tanto elastici, impongono di sottolineare la differenza minima tra gli strumenti dettati, dagli artt. 392 e 512 quanto a momento di valutazione dell’irripetibilità. Nel primo caso, la prevedibilità deve risultare già nel corso delle indagini preliminari; nel secondo si manifesta ex post nel dibattimento>;  C. MORSELLI, Sub art. 512, Scoli. Commento al codice di procedura penale, III, Palermo, 2014, 173 s. In giurisprudenza, distintamente, v. Cass., sez. VI, 14 aprile 2003, G., in C. E. D. Cass.., 226085 (<il potere del giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507, non comprende anche la possibilità di dare lettura degli atti esistenti nel fascicolo del dibattimento senza l’impulso della parte, non potendosi confondere la lettura di atti con l’assunzione di nuove prove>).

[11] KALB, Giudizio, in  Il giudizio di primo grado, a cura di A. A. Dalia, loc.cit.

[12] Cass., sez. II, 17 luglio 2009, n. 29949, Polloni, in Riv. pen., 2010, 914.

[13] Cfr. L. FILIPPI, Vincoli probatori e regole di esclusione, in Le ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito – E. Marzaduri – O. Mazza – F. R. Dinacci, I princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 550: <Dal  principio del contraddittorio e dell’oralità, la Corte europea fa discendere il divieto di condanna sulla base di una prova non acquisita in contraddittorio. In questo caso, veramente, le garanzie del contraddittorio si sommano a quelle dell’oralità…la Corte europea ha riconosciuto la violazione dell’art. 6, co.1 e 3 lett. d), C. E. D. U., essendosi la condanna del ricorrente basata principalmente sulle dichiarazioni predibattimentali rese da un teste mai comparso in dibattimento, senza che le autorità nazionali si fossero attivate per assicurare la presenza in udienza>, richiamandosi Corte EDU, sez. I, 4 dicembre 2014, Valeryevich Kazakov c/ Russia.

Sul contraddittorio - e sulla polifonia dogmatica  -  v. C. CONTI, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111, in Dir. pen. proc., 2000, 198; G. UBERTIS, Giusto processo e contraddittorio in ambito penale, in Cass. pen., 2003, 2100; E. AMODIO, Dal rito inquisitorio al “giusto processo”, in Il Giusto Processo, 4, 2002, 103-104, nonché P. FERRUA, Il “giusto processo”, Bologna, 2012,  1 s.

Altresì, v. C. VALENTINI, Contraddittorio, immediatezza, oralità, in Le ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito, E.  Marzaduri, O. Mazza, F. R. Dinacci, I princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016,  449 s.; G. DI CHIARA, Fair Trial e <giusto processo> italiano, ivi, 73 s.; nonché O. Mazza, Contraddittorio (principio del), in Enc. dir., Annali, VII, Milano, 2014,  274.

[14] W. J. ONG, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna, 1986, 187.

[15] M. SCAPARONE, Procedura penale, II, Torino, 2015, 131: <Il testimone è esaminato dalle parti con il sistema cosiddetto dell’esame incrociato, nel quale egli è anzitutto sottoposto all’esame diretto dal pubblico ministero o dal difensore che lo ha indotto. Quindi le altre parti…possono svolgere il controesame (in inglese cross examination). Infine, se il controesame ha avuto luogo, chi ha svolto l’esame diretto può svolgere il riesame>.

[16] Cfr., al riguardo, K. POPPER, Congetture e confutazioni, tr. G. Pamcaldi, Bologna, 1972, 393 s.

Secondo Cass., sez. VI, ord. 23 maggio 2013, n. 22113, Berlusconi, in Arch. n. proc. pen., 2013, 419 s., <diritto soggettivo al contraddittorio> vuol dire <che assicuri a ciascuna parte la possibilità di proporre al giudice e alle altre  parti gli elementi probatori e gli argomenti a sostegno della propria tesi, in uno alla possibilità di contrastare gli analoghi elementi prospettati dalle controparti>.

[17] Cfr., per esempio, Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, 19 maggio 2012, in Dir pen. proc., 212, 902, intervenuta per condannare lo Stato dell’Andorra per mancanza dei requisiti dell’imparzialità e indipendenza dei giudici.

[18] Su cui v. in dottrina, fra gli altri, G. F. RICCI, Principi di diritto processuale generale, Torino, 1995, 162 s.

[19] In merito al principio del ragionevole dubbio in seguito alla modifica dell’art. 533, co. 1, c. p. p. avvenuta per effetto dell’art. 5 della l. 20 febbraio 2006, n. 46 con cui, come è noto, è stato stabilito che il <giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli  al di là di ogni ragionevole dubbio>.

[20] F. CORDERO, Savonarola. Profeta delle meraviglie 1494-1495, Roma, Bari, 1987, 6; ID, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Roma-Bari, 1986, 347: tra testimonianze <de visu>.

[21] G. BERKELEY, Saggio per una nuova teoria della visione, in Opere filosofiche, a cura di S.Parigi, Torino, 1996, 89:<è ovvio che i sensi  forniscono la conoscenza…i fatti…percepiti dalla vista…dall’udito>.

[22] B. RUSSEL, Misticismo e la logica, trad. L. Pavolini, Milano, 1980, 61: <Affrontando l’algebra, anche il ragazzo più intelligente incontra…difficoltà grandissime. L’uso delle lettere è un mistero, che sembra non avere altro scopo al di fuori della mistificazione>.