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Nel dibattito sulla nuova forma (o riforma tout court) di cittadinanza si inserisce la configurazione dello Ius soli sub condicione.

Autore: Prof. Avv. Carlo Morselli

 

1. Alla complessità del fenomeno dell’immigrazione [1] corrisponde la latitudine di una disciplina la cui rete  valica i confini dell’omonima disciplina, del medesimo genere, ciò che risale ad un intrinseco carattere multifattoriale, sul piano del diritto delle fonti.

Nella plurimità dei  versanti confluiscono diritto amministrativo, diritto civile, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale,  diritto minorile, diritto nazionale e sovranazionale, diritto dell’Unione europea,  diritto dei trattati, diritto comunitario,  diritto internazionale [2].

L’immigrazione, però, è stata concepita, nell’ottica  positivista, come  retta da “leggi” proprie, al pari di un protostatuto [3] e questo espressione di una lex specialis, che può essere ulteriormente specificata.

Nella cennata costellazione di interessi e profili identitari, e considerando che <<negli ultimi decenni i flussi migratori sono aumentati vertiginosamente in tutto il pianeta,costruendo reti e nodi in una ragnatela invisibile che caratterizza oggi la società>> [4], una figura emblematica, per esempio, è quella dell’asilante, il cui lemma <<designa la protezione, nel senso di accoglienza, offerta da uno Stato nei confronti di individui che sono oggetto di persecuzione nel loro Paese di origine o di residenza abituale>> [5]. Ebbene, come anelli di cerchi concentrici, <<la migrazione per motivi di asilo si distingue da tutte le altre e costituisce una specie autonoma, regolata da norme particolari del tutto diverse da quelle relative all’immigrazione>> [6].

Così l’immigrazione - escludendo del tutto che possa trattarsi  di un tratto eslege, fino a sboccare nell’anomia - è un fenomeno regolato. Ciò indubbiamente: <<Gli Stati hanno il diritto di regolare i flussi migratori e di difendere le proprie frontiere, sempre assicurando il rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona>> [7]. Dunque, “straniero ma non estraneo”, potremmo dire.

Tuttavia, è la stessa voce della Chiesa (del vertice della) a precisare, nel bilanciamento delle posizioni e degli interessi coinvolti, che se bisogna respingere <<ogni egoismo nazionalista>>, tuttavia gli immigrati <<hanno il dovere di integrarsi nel Paese di accoglienza, rispettandone leggi e identità nazionale>> .

Sembra un paradosso che sia la Chiesa a disegnare, tracciare e staccare, con precisione, la posizione dell’accento, sul <<dovere di integrasi>>: sembra anticipare (antesignano) uno dei termini dell’attuale  dibattito sullo ius soli, ove manca quella cifra, che per la fonte ecclesiastica è imprescindibile. Retrospettivamente, suona come un monito: si pensa ad una legge di riforma del diritto di cittadinanza senza declinarla (come numeratore e denominatore) anche nel segno di garantire sicurezza al Paese ospitante, considerando insieme testo e contesto. Il secondo è quello della minaccia terroristica, della delinquenza comune anche grave (omicidi, lesioni personali, furti in abitazioni) e della “delinquenza sessuale“ (stupri e molestie sessuali). Se, nel formulare  la legge (il testo della), non si tiene conto, nella trama della sua tessitura, di questo pericolo generale (contesto) che genera pure incognite (carico di)  circa le dimensioni del suo sviluppo, la generazione futura, ammesso che quella presente possa dirsi al riparo dall’alea di dovere modificare le normali abitudini di vita,potrà rimproverarci di questo “ deficit visivo “, una sorta di accentuata agnosia. Deficit, pure, cognitivo: di storia e geografia.  Il pericolo (da un anno circa vicino ed incombente) è che, attraverso l’ampio varco dello ius soli, sia la stessa lex soli (e del tutto inconsapevolmente,ciò che è una  “aggravante“ non una esimente:le forze politiche devono essere sentinelle) a “radicalizzare“,  impersonandole, quelle minacce (si noti l’identità etimologica e semantica, tra suolo e radice). Come nel mito di Anteo [8].

Fortunatamente, ancora, non è stata approvata la legge sulla cittadinanza dei figli degli immigrati nati in Italia (e già conta “ voti “ contrari [9]), e quindi un contributo può essere consegnato per ripensarne i termini nel versante difettivo (sopra segnalato [10]). Al netto di quanto manca, e che, appunto, potrebbe essere calcolato ed inserito (expressis verbis), le forze politiche sarebbe in grado di  trovare un denominatore comune.

L’impostazione del presente contributo è che, propriamente, la c. d. integrazione non deve residuare come elemento ottativo, ma (“basico“) come cifra imperativa letta nel versante negativo (come accade con l’imperativo futuro): se la finalità della legge di riforma della cittadinanza è esclusivamente l’integrazione, coerentemente con tale ratio legis, se lo straniero destinatario della classe ampliativa  dello ius soli non si integra (nelle forme sopra indicate, e che sono il segno della sua “ ribellione “ al modus vivendi  dello Stato ospitante),la cittadinanza concessa risulterà, ex post, ingiustificata (per la mala gestio di diritto concesso), e quindi lo Stato potrà, in via  di autotutela, ritirarla annullando la cittadinanza inizialmente concessa (amministrativamente prende in nome di “atto di ritiro“) (simul stabunt, simul cadent). L’espulsione dovrebbe leggersi quale contarius actus, che sanziona la mancata (volontaria) integrazione (quando risulta, la tutela desinit).

 

2.La nostra si considera come l’era delle migrazioni proprio per  evidenziarne  le dimensioni globali, come l’analisi dei dati e delle tendenze internazionali attestano. Dal Dipartimento dell’ONU per gli Affari economici e sociali (UN – DESA), già nel 2013, risulta che sono circa 232 milioni di persone nel mondo che vivono in un paese diverso da quello d’origine, di cui la componente femminile è del 48%, dato che, confermando quello del 1990, permette di evidenziare che uno dei caratteri delle migrazioni del nuovo millennio consiste proprio nel ruolo sostanzialmente paritario dei generi nei flussi internazionali. L’accelerazione del processo risulta in modo evidente se si tiene conto che, nel 1990, i migranti nel mondo ammontavano a 154 milioni.

Dal 1990 al 2013 il numero delle persone che hanno lasciato il proprio paese d’origine è aumentato del 50,2%. Nel 2013 in totale i migranti rappresentano il 3,2% dell’intera popolazione mondiale, rispetto al 2,9% del 1990. Da questo punto di vista, sempre secondo la fonte Onu, nel 2013 l’Europa e l’Asia ospitano il 62% del totale internazionale dei migranti.

Another twenty years: la complessa problematica attraversa e caratterizza la scena politica nazionale

ed europea   ed è destinata ad attestarsi sempre più (ed anche drammaticamente [11])  e con la stessa tutti siamo destinati a convivere per molti anni (venti, si è stimato: another twenty years), attraverso le emblematiche  figure del migrante economico, dell’asilante e del rifugiato politico. Ma la figura che più spicca è quella dei profughi [12] (che pure vengono “venduti“[13]).

Il fenomeno ha risvolti positivi. Nel 2016 i dati riportano che seicentomila italiani ricevono la pensione ogni anno grazie ai contributi degli extracomunitari [14].

 

3. La linea del (passato) Governo italiano, fra integrazione ed espulsione, privilegia, di gran lunga, il secondo versante, anzi lo anticipa, mediante il dispositivo ostativo del c. d. respingimento, che radicalmente impedisce l’ingresso dello straniero nel territorio; d’altra parte, introduce il reato di <<ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato>>, che criminalizza una condotta prima considerata penalmente irrilevante [15]. Tale scelta allarga la forbice del divario tra cittadini ed extracomunitari, ma ciò in via autoreferenziale poiché  <<la distinzione tra i cittadini e gli stranieri [. . . ] oggi [. . . ] è in crisi>>  e  <<pertanto, alla distinzione tra cittadini e stranieri tende a subentrare un’altra, basata sulla nozione più alta di “residente”>> quale criterio reinterpretativo dell’art. 16, co. 1, Cost. (<<Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio>>) [16]. Dunque, la riduzione dei  <<diritti degli immigrati, in un’era nella quale di fatto è spezzato il legame tra cittadino e nazionalità>>, sembra essere poco  giustificata [17].

4. Riassuntivamente, sui modi di “appartenenza“ allo Stato prescelto e attraverso quali canali, si è scritto che <<il principale modo di acquisto della cittadinanza è quello definito dall’art. 1 della l. 91/1992 “per nascita”. L’espressione è [. . . ] fuorviante, in quanto la disposizione stabilisce in realtà che si acquista la cittadinanza fin dal momento della nascita, in via immediata ed automatica, se il padre o la madre, indifferentemente, siano cittadini, oppure se la nascita avvenga nel territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi o appartenenti a Stati che ne prevedano la trasmissione ai figli (o ai figli nati all’estero) [. . . ]. Il fatto produttivo dell’effetto legale si identifica dunque o nella nascita da (almeno) un genitore cittadino, dovunque avvenuta (c.d. acquisto iure sanguinis), o nella nascita nel territorio italiano in condizioni che determinerebbero l’insorgere di apolidia (cd. acquisto iure soli) [. . . ]. Nella prassi applicativa, l’accertamento dei presupposti per l’acquisto della cittadinanza iure soli è di competenza del Ministero dell’interno >> [18].

Passando alle (e ribadendo pure le) singole partizioni e figure, può tenersi conto del seguente quadro integrativo e di sintesi: <<La cittadinanza si può acquisire: 1) in virtù dello ius sanguinis [. . . ] 2) in virtù dello ius soli [. . . ];3) in virtù dello ius comunicationis, quando si contrae matrimonio con un cittadino [. . . ] 4) per naturalizzazione, a seguito di un provvedimento della pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni [. . . ] o per meriti particolari>> [19].

Una recente ed autorevole analisi, partendo dai risultati dell’ennesimo Consiglio europeo (18.3.2016) sulla inestricabile quaestio dei profughi, si interroga sui vari problemi coinvolti, a partire dalla cittadinanza: <<C’è [. . . ] il problema della naturalizzazione, cioè della concessione della cittadinanza. Come si può tollerare che, nel lungo periodo, sullo stesso territorio, nello stesso tessuto sociale, vi siano due comunità, una delle quali senza diritti politici? E allora bisogna stabilire in base a quali criteri si può concedere la cittadinanza: età, durata della permanenza, conoscenza della lingua e delle istituzioni, scolarità, disponibilità di risorse, matrimonio. E non ignorare>>  -  conclude l’A.  -   <<che i 244 milioni di persone che vivono in un Paese diverso da quello di nascita, nel mondo, sono distribuiti in modi differenti: sono un quarto della popolazione in Australia, un quinto in Canada, un sesto in Austria, Svezia e Belgio, un decimo negli Usa, Germania, Francia e Regno Unito, un dodicesimo in Italia>> [20]

5. Lo ius soli è abbinato al dibattito politico attuale e agita molto l’agenda politica (l’estrema decisione di inscenare lo sciopero della fama potrebbe anche intendersi come una indebita pressione sugli organi della decisione, non più del tutto liberi), il quale però non sembra tenere conto, nella considerazione sia generale che particolare, di un “ profilo “ (non tanto piccolo o trascurabile), quello della  sicurezza, minacciata dagli attentati (anche solamente dalla minaccia di attentati), dagli stupri, dalle molestie, dai furti da parte negli appartamenti da parte degli stranieri (favoriti dalla non occupazione lavorativa)  che così ripagano gli italiani per averli ospitati ed accolti.

Allora l’idea è: ius soli sub condicione.

Ius soli incondizionato potrebbe voler dire, usando una frase ellittica quasi prosaica,  "mettere con le nostre mani una bomba dentro la penisola, e per i nostri figli  e nipoti, e vivere nell’incubo " (se è vero che <<i terroristi fanno base in Italia >> ed uno, arrestato, <<girava in bicicletta nel centro di Ferrara>> e non potendosi escludere fenomeni e vicende di “ collateralismo” , riferibili a <<terroristi stranieri che hanno insanguinato l’Europa e che…avevano un legame…con l’Italia>>, non dimenticando che <<l’Italia è il primo approdo nel Mediterraneo per chiunque guardi l’Europa dal continente africano>> e che diversi terroristi, come risulta alla Divisione Antiterrorismo dell’Ucigos, <<spesso hanno disturbi di natura psicologica>>  e che pure si contano <<bande di immigrati>>, autori di massacri e foreign fighter  “combattenti“ dell’Isis sul fronte di Siria e Iraq[21]).

Muoviamo dai presupposti e poi traiamone le conseguenze, al pari di (una consecutio fra) postulato e corollario.

La ratio legis, dichiarata, è l'integrazione (che include, riteniamo, la condivisione dei valori ella comunità ricevente [22]). Se non si integrano, non sequitur: cade la ragione per cui li abbiamo accolti.

1) Se commettono reati gravi (omicidio, lesioni personali dolose, stupri, molestie sessuali ai danni di donne italiani, spaccio di droga [23], favoreggiamento allo spaccio) devono essere espulsi, insieme ai genitori se sono minori (il reato prova la mancanza attivazione dello ius vigilandi da parte dei genitori, nel minimo); 

2) per altri tipi di reati (e sempre a volere escludere che in Italia non ci sia una cellula o rete jihadista, che può, addirittura e pericolosamente, acquistare le sembianze dell’asilante [24]) (che contano le appendici del collateralismo [25]), può declinarsi così la reazione statale: al primo reato, il questore applica l'ammonimento, una sorta di incisiva diffida (“al recesso“, cioè) dal seguitare a delinquere; se recidivo, per evitare la  climax  o l’escalation, lo Stato interviene, definitivamente  con la misura espulsiva (perdita della cittadinanza).

Il clima generale, attuale, nazionale, europeo ed internazionale è troppo  surriscaldato ed esposto a grave  e plurimo pericolo per trovare posto la tolleranza passiva o per atteggiamenti da parte dello Stati improntati a lassismo operativo (ed appare paradossale che il ministro dell’Interno Minniti non ne abbia percezione, come risulta quando promuove, senza riserve o limiti, lo ius soli, dichiarando, appunto, che lo stesso <<è un principio che va oltre la maggioranza>> [26]).

Il corollario è la perdita della (elargita) cittadinanza (deve considerarsi un “diritto ottriato“) "perché non si sono integrati " e ribadendo che proprio l’integrazione  rappresenta la ragione esclusiva per cui si è concessa la (tutela ampliativa della) cittadinanza, per mezzo dello ius soli. Bisogna, sempre, valutare  e controllare per lo straniero entrato in Italia dopo essere stato controllato alla frontiera, se <<la permanenza in Italia rappresenti un pregiudizio per la collettività>> (ricorda la Cassazione 27.9.2017, n. 22625 [27]).

Nell’attuale dibattito, sulla cittadinanza,  l'accento sulla sicurezza che diventa preventiva, manca: se lo straniero sa di acquisire una cittadinanza condizionata (rebus sic stantibus) ciò sarà un deterrente quando vorrà delinquere.

La minaccia terroristica esiste ed è, pure, in espansione (ed altri Paesi,come la Polonia, ne hanno una precisa consapevolezza,riferita ai migranti islamici [28]). Ma anche gli stupri ripugnano [29]: li abbiamo ospitati e poi abusano delle donne italiane, ciò che è  inaccettabile.

Forse l’introduzione di questa “cifra“ potrebbe avvicinare in un terreno comune quelle forze politiche che osteggiano lo ius soli [30].

 

Prof. Avv. Carlo Morselli, Docente di diritto e procedura penale dell'immigrazione nel Corso di Laurea di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Unitelma Sapienza di Roma.

 

[1] L’analisi della disciplina si riferisce ad un fenomeno che occupa un rilievo centrale e suscita interesse costante nel panorama nazionale, come lumeggiato dalla Corte costituzionale, con l’emblematica sentenza 27 giugno 2008, n. 236, che ha posto, mirabilmente, l’accento sul <<fenomeno imponente dei flussi migratori dell’epoca presente, che pone gravi problemi di natura sociale, umanitaria e di sicurezza>>.

[2] G. CAGGIANO, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione nello Spazio unificato di libertà,sicurezza e giustizia, in Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, Torino, 2015, 5 s.; M. ROCCELLA, Manuale di diritto del lavoro, a cura di D. GOTTARDI, F. GIUARRIELLO, Torino, 2013, 10 s.; nonché  A. DE GAETANO, Immigrazione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: breve panoramica della giurisprudenza della Corte EDU, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2016, n.1,  41 s.

Su <<  Diritto dell’Unione Europea e diritto penale >>, v. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, p. g., p. g., agg. E. Dolcini e G.L. Gatta, Milano, 2015, 45, ove, anche alla luce del Trattato di Lisbona (approvato nell’ottobre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), si affrontano << i problemi posti dalle sempre più vistose interazioni tra diritto dell’Unione europea e diritto penale. Un punto fermo. Oggi come in passato, non esiste una potestà sanzionatoria penale dell’Unione europea. Nessuna delle norme dei Trattati—neppure l’art. 86 TFUE [. . . ] – attribuisce [. . . ] alle istituzioni europee la competenza ad emanare norme incriminatrici [. . . ]. In ogni caso, le norme penali eventualmente emanate dalle fonti comunitarie non potrebbero avere ingresso nel nostro ordinamento>>, per l’operare della riserva di legge in materia penale. Cfr.  G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, p. g., Bologna, 2014,  153 s.

Sulla protezione internazionale, v. Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II, sent. 26.7.2017, Causa C-348/16, Moussa Sacko, in Guida dir., 2017, n. 39, 92 s.

[3] Il capostipite è E. G. RAVENSTEIN, Le leggi della migrazione,Wiley per Royal Statistical Society, 1889, vol. 52, 241–305, che, secondo l’impostazione positivista dell’epoca, evidenziando l’intreccio delle relazioni per i trasferimenti individuali, aveva tracciato una serie di “ leggi ” delle migrazioni. Sempre dal “ libro della genesi “, per  la dimensione europea del diritto convenzionale non può non  richiamarsi il noto “ progetto  Spinelli, su cui v. C. ZANGHÌ, Atto unico europeo, in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997, 229: <<Nel periodo che va dall’aprile del 1980 al febbraio 1982 numerose iniziative, intese all’evoluzione in senso politico della Comunità, furono adottate dal Parlamento europeo. L’iniziativa di maggior rilievo fu [. . . ] costituita dalla proposta di riforma dei Trattati e dalla conclusione di un nuovo Trattato sull’Unione europea, nata per l’iniziativa di alcuni parlamentari europei per lanciare l’idea di una riforma dell’assetto istituzionale della Comunità. Promotore principale dell’iniziativa fu l’italiano Altiero Spinelli>>. Recentemente, v. A. G. LANA, Quale modello per l’Europa del domani?, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2016, n.1, 3 s.; V. ESPOSITO, La preminenza del diritto nella genesi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ivi,  9 s.

Per il pensiero  filosofico, notoriamente, K. R. POPPER, Miseria dello storicismo, con nota di S. Veca, Milano, 1997, pref., 13 -14, nega che, ricostruttivamente, esista una scienza predittiva: <<Noi non possiamo predire, mediante metodi razionali o scientifici, lo sviluppo futuro della conoscenza scientifica…Ciò significa che dobbiamo escludere la possibilità di una storia teorica>>.

[4] V. F. GRISTALDI, Immigrazione e territorio. Lo spazio condiviso, Bologna, 2013, 17. L. NANNETTI, All’origine delle migrazioni, in Italianieuropei, 2016, 2/3, p176, si interroga <<[. . . ] da dove vengono i migranti. Secondo l’Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati, di oltre 1 milione di migranti giunti in Europa nel 2015, più della metà arriva dalla Siria>>.

[5] MANCA, Asilo (Diritto di) I Dir. intern., in Enc. giur. Treccani, Agg. XV, loc.cit.; recentemente, v. V. VIRZÌ, La logica dell’accoglienza commento al d.lgs. n. 142/215, in Dir. imm. cittad., 2015, n.3-4,  117;

[6] C. FAVILLI, Immigrazione (diritto dell’Unione europea), in Enc. dir., Ann. V, Milano, 2012,  675.

[7] È quanto scrive Benedetto XVI nel messaggio sul tema “Una sola famiglia umana”, per la 97esima Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato (domenica 16 gennaio 2011).

[8] Anteo. <<Figlio di  Poseidone e di  Gea (la Terra)…Il suo potere era invincibile finché egli rimaneva in contatto con sua madre, la Terra…>> (in A. FERRARI, Dizionario di mitologia greca e latina, Torino, 1999, 56).

[9] V. la Repubblica,7 ottobre 2017, n.237, 8: Ius soli, Ap rialza il muro. Per il digiuno 400 sì. Lupi stronca il tentativo di farlo passare con la fiducia : “ Se la scordino “. Mdp: stucchevole gioco delle parti. Antecedentemente, v. E. PATTA, Mdp si smarca, no Ap sullo ius soli, in Il Sole 24 Ore, 27.9.2017, n.260, 10; ancor prima,però, il premier Gentiloni aveva dichiarato: <<L’impegno del governo sulla cittadinanza rimane >> (Ius soli, ivi, 15.9.2017, n.248, 12).

[10] Il presente lavoro (che non vuole appesantirsi richiamando e nel dettaglio “il notorio") presuppone un lettore che abbia seguito, nell’ultimo anno, tutte le vicende nel testo accennate.

[11] Solo da ultimo, v. A. ZINITI, L’emergenza. Primo naufragio sulla nuova rotta tunisina. Una nave della Marina di Tunisi sperona un barcone durante un controllo: otto morti, venti dispersi. Dopo lo stop agli arrivi dalla Libia,gli scafisti cercano vie alternative: triplicati gli sbarchi nell’agrigentino  in la Repubblica, 10.10.2017, n.239, 4.

[12] Cfr. L. LI CAUSI, Migrare, fuggire. Ricostruire poteri e stranieri negli spazi sociali europei. Percorsi di antropologia e cultura popolare, Pisa, 2013, 14. Cfr. G. A. STELLA, In Etiopia. Tra i 530 mila profughi nel mega campo senza ospedale, in Corriere della sera, 7.10.2017,n. 142, 1 s.: <<Il triplo di tutti gli immigrati arrivati in Italia nel 2016. Il quintuplo di quelli del 2017. Eppure sono solo un ottavo dei quattro milioni di sudanesi del sud costretti a lasciare case, terre, bestie per sfuggire alla mattanza>>.

V. T. MASTROBUONI, Per garantire l’appoggio della Csu la cancelliera fissa l’obiettivo di 200mila profughi l’anno in Germania, Porte meno aperte Merkel cede sui migranti e spiana la strada al prossimo governo, in la Repubblica, 10.10.2017, n.239, 4.

[13] La fonte delle cronache è agghiacciante, nel racconto di D.  QUIRICO, Un trafficante che porta i profughi in Libia: la polizia mi tiene d’occhio, ma prima o poi riparto. “Così in Niger vendo migranti per fare soldi“, in La Stampa, 7.10.2017, n. 151, 1 e 16-17: << L’ennesima…svolta della Migrazione: che cercherà nuovi alvei e nuove strade…Il racconto di un trafficante di uomini >>.

[14] Per R. Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell’Economia su dati elaborati dal Mef; mentre, v. V. DA ROLD, Ad Atene la crisi costa lo 0,6% del Pil, in Il Sole 24 Ore, n. 69, 10.3.2016,  8: <<Secondo il governatore della Banca centrale greca, Yannis Stournaras, la crisi dei migranti in Grecias potrebbe costare 600 milioni di spese straordinarie, pari allo 0,6% del Pil >>. G. LONARDI, Migranti una risorsa per far lievitare il Pil, in la Repubblica, 28.5.2016, n. 126,  57; nonché T. BOERI, La mobilità è un diritto da difendere, ivi, p. 56; F. RAMPINI, Dove si cresce e perché, ivi; N. PICCHIO, Confindustria. Rapporto Centro studi. Il lavoro degli immigrati vale l’8,7% del Pil italiano. Rifugiati intesa sui tirocini, in Il Sole 24 Ore, 23.6.2016, n. 152, 1 e 7, riportandosi che nel 2015 il contributo diretto del lavoro degli stranieri in Italia è stato di 124 miliardi, pari all’8,7 del Pil: Gli immigrati come opportunità per il paese [. . . ] senza l’apporto di lavoro straniero il nostro prodotto interno lordo sarebbe stato di 124 miliardi più basso [. . . ].

[15] Art. 10–bis T.U., inserito dall’art. 1, co. 16, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.Sul richiamato  reato, v. F. SARZANINI, Immigrazione. Il ministro dell’Interno Minniti propone al Parlamento di modificare il reato di clandestinità, in Corriere della Sera, 16.1.2017, n.3,  1-2, trattandosi del << reato di immigrazione clandestina, di cui da tempo i magistrati chiedono l’abolizione proprio perché impedisce di rendere effettive la maggior parte delle espulsioni. Chi viene denunciato e poi processato per questo illecito può. . .chiedere e ottenere di rimanere in Italia fino alla sentenza definitiva. Con il risultato di non poter effettuare il rimpatrio, anche se lo Stato di nascita concede il nulla osta>>.

D’altra parte, anche l’affitto in nero di un appartamento a immigrati integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione (Cass., sez. I, sent. 5.7.2017,n. 32391, in Guida dir., 2017, n. 32, 86).

[16] Cfr. R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2015, 26 (v. l’indirizzo interpretativo di Cass., sez. II, sent. 3.12.15, n. 47772, in Guida dir., 2016, n. 2, 22, secondo cui la stabile dimora equivale alla residenza). Premesso che <<l’introduzione della cittadinanza dell’Unione è frutto di una proposta del governo spagnolo, presentata nell’ambito della conferenza intergovernativa dell’Unione politica>> (M. CARTABIA, Cittadinanza europea, in Enc. giur. Treccani, Agg., Roma, 1996, 1), della <<  cittadinanza europea>> si occupa, ad esempio, C. ZANGHÌ, Comunità europea, in Enc. dir., Agg. IV, Milano, 2000,  303-304, il quale ricorda che <<al vertice di Parigi del 1974 si fa strada, per la prima volta, l’idea di incaricare un gruppo di lavoro per “ studiare le condizioni ed i termini entro i quali potranno essere attribuiti ai cittadini degli Stati membri diritti speciali nella qualità di membro della Comunità”>>, aggiungendo che <<la cittadinanza europea, già prevista nel Trattato di Maastricht, viene enfatizzata con la revisione adottata ad Amsterdam>>. Al riguardo, v., pure, B. NASCIMBENE, Straniero (condizione giuridica dello), IV) Diritto comunitario, in Enc. giur.Treccani, Agg., Roma, 1999,  1: << Istituita la cittadinanza dell’Unione, che contraddistingue [. . . ] la condizione privilegiata dei cittadini degli Stati membri rispetto a quella dei cittadini dei Paesi terzi, il Trattato (art. 8, par. 1, Trattato CE, modificato dal Trattato di Amsterdam) >> precisa che  <<la cittadinanza nazionale non è sostituita da quella europea o dell’Unione..e le materie dell’immigrazione e dell’asilo divengono oggetto di disciplina comunitaria, essendo appartenute finora alla mera cooperazione intergovernativa>>. Cfr. G. PORRO, S. CANTONI, Comunità europee—Trattato di Maastricht e Amsterdam, in Dig. pub., Agg. *, Torino, 2000, 111; L. S. ROSSI, Trattati europei (revisione), in Enc. dir., Ann. VIII, Milano, 2015, 797 s.; G. CAGGIANO, La “filigrana del mercato” nello status di cittadino europeo, in Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, Torino 2015, 125 s.; P. MENGOZZI, La cittadinanza dell’Unione e il contributo della Corte di giustizia alla precisazione dell’identità dell’Unione europea, in M.C. BARUFFI (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo, Padova, 2010,  3 s.

[17] Così, C. AMIRANTE, Cittadinanza (teoria generale), in Enc. giur. Treccani, Agg. XII, Roma, 2004,  8-9. Nello stesso senso, v. A. CAPUTO, L’immigrazione: ovvero la cittadinanza negata, in L. PEPINO (a cura di), Attacco ai diritti. Giustizia, lavoro, cittadinanza, sotto il governo Berlusconi, Roma-Bari, 2003, 54 s.; più recentemente, v. R. BOVA, Nuove e vecchie cittadinanze in Francia. Pratiche dell’integrazione e della differenza tra Stato ed associazioni di migranti turchi e curdi, in L. LI CAUSI, Migrare, fuggire. Ricostruire poteri e stranieri negli spazi sociali europei. Percorsi di antropologia e cultura popolare, Pisa, 2013, 63 s.: <<Mentre in precedenza l’acquisizione della cittadinanza francese per i figli stranieri, era considerato l’unico parametro affinché una persona fosse effettivamente “assimilata” al resto della popolazione [. . . ] nella ricerca M.G.I.S. i differenti gradi di assimilazione vengono indagati a partire dall’origine etnica e culturale del gruppo in questione>>.

[18] B. BAREL, La cittadinanza, in Manuale breve di diritto dell’immigrazione, a cura di P. Morozzo della Rocca, Repubblica di San Marino, 2013, 366 e 368. In materia, v. S. ARENA, Cittadinanza italiana “ex patre”, cittadinanza italiana “ex matre". Sentenza per disconoscimento della paternità, in Lo Stato civile italiano, 2010, n. 12, 7 s.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Continuità anagrafica, soggiorni all’estero e diritto di cittadinanza ai sensi dell’art. 4, c.2 legge 91/1992, ivi, 2013, n. 7,  23 s.;

[19] F. GRISTALDI, Immigrazione e territorio. Lo spazio condi/viso, Bologna, 2013,  17. Pure C. BONIFAZI, L’Italia delle migrazioni, Bologna, 2913,  227, sulla <<  concezione sostanzialista etnica della cittadinanza, acquisibile in linea prioritaria per nascita, secondo il criterio dello ius sanguinis ». Altresì, v. T. E. FROSINI, Gli stranieri tra diritto di voto e cittadinanza, in Immigrazioni, frontiere esterne e diritti umani. Profili internazionali, europei ed interni, pref. di B. Conforti, a cura di M. Carta, Roma, 2009 (rist. 2015), 259:  <<La cittadinanza è quella condizione giuridica (o status) di chi appartiene a un determinato Stato, ed è perciò in esso titolare di un’ampia gamma di diritti e doveri pubblici; la cittadinanza, inoltre, è requisito fondamentale per la definizione del popolo e deriva dal collegamento organico dei singoli al territorio dello Stato. Negli ultimi anni>> — precisa l’A. — <<si è poi sviluppato un ampio dibattito teorico sulla concezione della cittadinanza intesa non più solo come condizione giuridica ma come condizione personale>>. In giurisprudenza, v. Trib. Roma, sent. 6.2.2015, est. Pratesi, in Dir. imm. citt., 2015, n. 1, 136 s.: acquisto della cittadinanza “ per elezione ”; pure acquisto della cittadinanza “ per elezione ” Trib. Milano, sent. 29.1.2015-est. Bichi, ivi, n. 2, 190 e, recentemente, Trib. Roma, sent. 22.1.2016, n. 1369, ivi, 2015/2016, n. 3, 270 s.; v. Trib. Genova, sent. 19.2.2015, n. 635 - est. Viarengo, ivi, 2015, n. 1, 40: acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano; Trib. Roma, sent. 10.7.2014, n. 15054-est. Galterio, ivi, 2015, n. 1, 142: cittadina italiana coniugata con cittadino straniero; Trib. Firenze, sent. 12.1.2015, n. 194-est.

Guttadauro, ivi, 2015, n. 1, p. 133 s.: acquisto della cittadinanza per matrimonio -  requisiti – costanza del matrimonio - requisito eelativo alla residenza dei coniugi – riconoscimento della cittadinanza italiana; v. Trib. Firenze, sent. 12.1.2015 n. 194 est. Guttadauro, ivi, 2015, n. 1, p. 133 s.: acquisto della cittadinanza per matrimonio -  requisiti – costanza del matrimonio -  requisito relativo alla residenza dei coniugi -  riconoscimento della cittadinanza italiana. Cfr. J. RE, L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio in alcune recenti pronunce, ivi, 2014, n. 2, 52. Apolidia “ per elezione ”: v. Trib. Udine, decreto 3.2.2015 - est. Cjiarelli, ivi, 2015, n. 2, 182 s. Sempre recentemente, per Cass. civ., sez. I, 25.7.2016, n. 15343, in Guida dir., 2016, n. 37, 40 è valido il matrimonio con lo straniero celebrato per via telematica.

[20] Cfr. S. CASSESE, Il commento. Una lezione di realismo. Su rifugiati e migranti. Scenario: le difficoltà derivano dalla somma di tre problemi differenti: quello dei profughi, dei migranti e di chi viene in Europa per non restarci. Vanno però affrontati insieme, in Corriere della sera, 19.3.2016, n. 67,  1 e 29.

App. Napoli, decreto 8.7.2015. Comune di S. Stefano, in Foro it., 2016, n. 2, 297 s., in materia di matrimonio: celebrazione all’estero tra cittadini stranieri dello stesso sesso. Cfr. E. GORI, Oltre l’accoglienza, tra multiculturalismo e interculturalità: politiche di riconoscimento dei diritti dei migranti in Valdesa, in L. LI CAUSI, Migrare, fuggire. Ricostruire poteri e stranieri negli spazi sociali europei. Percorsi di antropologia e cultura popolare, Pisa, 2013, p. 67 s.:<<L’immigrazione costituisce una sfida all’idea di omogeneità della composizione etnica [. . . ] su cui si basa la fondazione degli stati nazionali>>; altresì, N. CARBONI, Pratiche di soggettivazione politica e di politicizzazione della differenza tra i rifugiati serbi di Croazia in Serbia. Verso una frammentazione della cittadinanza, ivi, 111 s. Recentemente, v. la lucida analisi di (del segretario generale della Cei e Vescovo emerito di Cassano all’Jonio) N. GALANTINO, Lungo le frontiere dell’accoglienza. Viaggio in Giordania in uno dei campi profughi più affollati al mondo, in Il Sole 24 Ore, 22.10.2016,n. 291,  22.

[21] Specialmente ed emblematicamente, v. F. TONACCI, Il caso. Dallo stragista di Berlino a quello di Bataclan, ecco perché 12 jihadisti sono passati dalle nostre città. I terroristi fanno base in Italia e hanno colpito all’estero, in la Repubblica, 10.10.2017, n. 239, 7: <<Roma. Ma che ci facevano in Italia? Quanto erano pericolosi? E quanto rischia il nostro Pese? L’ennesima scoperta di averne uno “ in casa “ ripropone domande che da tre anni sono sempre le stesse. Se gli investigatori francesi hanno ragione, Anis Hanachi, il tunisino 25 enne arrestato sabato mentre girava in bicicletta nel centro di Ferrara, ci deve preoccupare per almeno quattro motivi: è un foreign fighter che ha combattuto in Siria, è un indottrinatore, ha istigato il fratello ad uccidere due donne alla stazione di Marsiglia. E soprattutto quando ha deciso di fuggire ha scelto l’Italia come luogo della sua latitanza…Li abbiamo contati. Sono almeno dodici i terroristi stranieri e i loro complici che hanno insanguinato l’Europa e che…avevano un legame più o meno solido con l’Italia>>; l’A. riporta un breve resoconto di Claudio Galzerano, capo Divisione Antiterrorismo dell’Ucigos: <<“I profili personali di questi terroristi con legami in Italia dimostrano che…spesso hanno disturbi di natura psicologica>>; d’altra parte <<In Italia…se cerchi un kalashnikov o dell’esplosivo devi bussare alla porta della criminalità organizzata>> e sino pure sparse <<bande di immigrati>>. V., altresì, G. BALDESSARO, Hanachi era con l’Isis in Siria. Ferrara, il fratello dei killer di Marsiglia ospitato in casa da studenti tunisini, in la Repubblica, 10.10.2017, n.239, 6: <<Si nascondeva al quinto piano di una palazzina di via Camillo Mazza…di Ferrara. A poche centinaia dimetri da Via Bologna, dove sabato è stato fermato e arrestato. Anis Hanachi, tunisino di 25 anni, “combattente“ dell’Isis…e fratello di  Ahmed l’assassino di Marsiglia…Il foreign fighter che secondo la polizia francese ha avuto un ruolo nel massacro delle due ragazze davanti alla stazione di Saint-Charles…La digos di Ferrara e Bologna sono arrivate ad Hanachi grazie a una nota della polizia francese alle autorità italiane del 2 ottobre, 48 ore dopo l’agguato a Marsiglia…I francesi segnalavano la sua possibile presenza in Italia fin dal 27settembre>>.

[22] Avvocatura generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Saugmandsgaard Øe, nelle conclusioni depositate in data 14.9.2017, in M. CASTELLANETA, Corte Ue/1. Per l’avvocato generale  non  va riconosciuta validità ad atti di tribunale che discriminano la donna. Primo stop al divorzio <<islamico>>, in  Il Sole 24 Ore- Norme & Tributi, 15.9.2017, n. 248, 33:<<La tutela dei valori comuni dell’Unione europea, incluso il divieto di discriminazione nei confronti della donna, va garantita nei casi di riconoscimento di atti di divorzio pronunciati all’estero. Di qui l’obbligo del giudice nazionale di impedire l’ingresso in uno Stato membro di atti del tribunale islamico che mettono la donna in una situazione di inferiorità. E questo anche quando il coniuge discriminato ha dato il suo consenso>>.

[23] Per l’aggravante dello spaccio in prossimità dei luoghi frequentati dai giovani, v., da ultimo, Cass.,sez. VI, sent. 1°.6.2017, n. 27458, in Guida dir., 2017, n. 26, 79.

[24] TONACCI, Il caso. Dallo stragista di Berlino a quello di Bataclan, ecco perché 12 jihadisti sono passati dalle nostre città. I terroristi fanno base in Italia, loc.cit., sui terroristi stranieri in Italia: <<…ci hanno vissuto per anni, quasi sempre ai margini della società, arrabbattandosi tra lavori precari, spaccio e piccioli furti: è il caso di Ahmed Hanachi, per otto anni ad  Aprilia; del tunisino Anis Amri, che dopo il carcere in Sicilia si è appoggiato una decina di giorni nell’Agro Pontino prima di ricomparire a bordo del camion che ha ucciso 12 turisti al mercato di Natale di Berlino; di Youssef Zaghna, l’italo marocchino che a Bologna andava a trovare sua madre e in Marocco  veniva costretto da sua madre a seguire la fese islamica Tabligh, finto poi con il coltello da cucina in mano a menare fendenti ai passanti nel Borough Market di Londra. Oppure perché sul territorio italiano quei jihadisti ci sono stati, ma di passaggio>> e che si aggiungono a <<quelli “ stabili “…a Novara>>; l’A., pure, riporta il filo del ragionamento di Lamberto Giannini, direttore dell’Ucigos della Polizia: <<Qualche focolaio…si sta pericolosamente auto-alimentando in alcune aree del Veneto e del Bresciano >>. Da ultimo, v. G. LONGO, Killer di Marsiglia, fermato a Chiasso anche l’ultimo del fratelli Hanachi, Anouar aveva vissuto a Taranto. Il sospetto di una rete jihadista tra l’Italia, Svizzera e Francia>> (il corsivo è nostro), in La Stampa, 11.10.2017, n. 281, 10: <<Cinque fratelli, tutti…legati al terrorismo islamico… Anouar Hanachi è uno dei due arrestati  -  l’altro è sua moglie  -  domenica sera a Chiasso…La coppia stava per entrare in centro per richiedenti asilo…ha vissuto per un certo periodo in Italia. In Puglia,a Taranto per la precisione, dove era stato arrestato….per spaccio…Il fratello Anis, arrestato a Ferrara…era stato precedentemente arrestato a Rimini>>. V., pure, F. TONACCI, Francia, Taranto, Chiasso in cella un altro fratello del killer di Marsiglia, in la Repubblica, 11.10.2017, n.240, 123: <<A Repubblica  risulta…che i due abbiano soggiornato in un hotel di Tolone a fine settembre…Anis…passa dalla Liguria, si sposta in Emilia Romagna e viene arrestato a Ferrara dalla Digos…IL 4 ottobre lui e la moglie si presentano all’hot spot di Taranto per chiedere asilo…Anouar si allontana dall’hot spot…Si presenta con Rabia al centro di identificazione per i rifugiati, anche qui chiedendo asilo >> (il corsivo è nostro).

[25] Anche dopo l’espulsione, sequitur: <<Fermato sospetto  jihadista. Era stato espulso dal Belgio. Roma, algerino di 36 anni bloccato alla stazione Termini. A setaccio tutti i suoi  spostamenti, in Corriere della sera, 7.10.2017, n. 142, 21: <<Roma. L’hanno scovato…vicino alla stazione Termini insieme con altri connazionali>> (il corsivo è nostro); infatti <<nella Capitale poteva contare su appoggi e luoghi dove nascondersi>>.

[26] Cfr. M. FAVALE, Ius soli, Gentiloni ci prova ancora la riforma prima della Stabilità. Il ministro dell’Interno Minniti: la cittadinanza è un principio che va oltre la maggioranza. Nuovi italiani sempre più numerosi: sono 185mila, erano meno di 50mila sei anni fa, in la Repubblica, 11.10.2017, n.240, 12.

[27] Cass. civ., sez. VI, sent. 27.9.2017, n. 22625, in Il Sole 24 OreNorme & Tributi, 28.9.2017, n. 261, 36

[28] V., al riguardo, A. TARQUINI, Un milione di fedeli lungo 3500 km di confine, La Polonia  senza immigranti prega in massa contro l’Islam, in la Repubblica, 9.10.2017, n. 40, 1 e 15: <<Il più grande e  importante Paese del centro est, membro Ue e Nato, è stato teatro della più massiccia mobilitazione contro l’immigrazione in Europa di Paesi non cristiani, sebbene la Polonia sia fuori dalle rotte della grande immigrazione, non ospiti migranti musulmani e rifiuti ogni ricollocamento Ue>>.

Per l’Italia, v. il “motto“, oramai entrato nelle cronache: <<Ius soli, cresce il fronte del sì>>, in la Repubblica, 6.10.2017, n.236, 1.

[29] E anche quelli fuori dal nostro Paese, ovviamente. Cfr. M. MESSINA, Torture, stupri e sevizie nei campi libici. Ergastolo all’aguzzino dei migranti.Il somalo Osman Matammud è stato condannato  a Milano, in La Stampa, 11.10.2017, n. 281, 10: <<...stupri, scariche elettriche…Le testimonianze…hanno scosso i giudici d’Assise…Altri hanno parlato in aula di una stanza delle torture, dove…avrebbe inflitto le sue sevizie e stuprato le sue prigioniere>>.

[30] Le testate giornalistiche,come uno specchio,riportano le posizioni politiche piuttosto travagliate. Iniziamo a darne conto. Cfr. E. PATTA, Ius soli e deficit, lo slalom di Gentiloni tra Ap e Mdp, in Il Sole 24 Ore, 29.9.2017, n. 262, 12: <<Il destino dello ius soli, che molti ormai anche tra i dem danno per spacciato dopo il no ribadito dall’alleato di governo  Angelino Alfano…Ma il pressing della sinistra su Pd è governo è molto forte e, anche da parte della Cei: ieri il segretario dei vescovi Nunzio Galantino ha strigliato sia il governo sia Ap, ricordando che “si è accelerato sui diritti delle persone dello stesso sesso ma non si è voluto farlo su quelli degli italiani mantenuti senza cittadinanza>>. Sucessivamente, v. ID., Il governo accelera sullo ius soli: ipotesi fiducia prima della manovra, ivi, 6.10.21017, n. 269, 12: <<Come noto l’approvazione della legge sulla cittadinanza è per Pisapia e la sinistra una condizione indispensabile per la ripresa del dialogo in vidsta di una possibile alleanza alle prossime elezioni politiche…Angelino Alfano vorrebbe introdurre…delle modifiche volte a rafforzare il cosiddetto ius culturae rispetto allo ius soli, ossia valorizzare il percorso scolastico rispetto al diritto per nascita sul suolo italiano come condizione per concedere la cittadinanza agli stranieri. La seconda strada è…quella di un emendamento del governo che recepisca le modifiche caldeggiate da Alfano, con l’inevitabile ulteriore passaggio alla Camera. In entrambi i casi la fiducia è necessaria, vista anche la mole dei 5mila emendamenti presentati dalle opposizioni>>, considerando anche <<il pressing…del ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio, che in queste ore ha aderito allo sciopero delle fame assieme ad una settantina di parlamentari…>>.