A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

MASSIMARIO DELLE SEZIONI UNITE CIVILI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO 

Autore: Avv. Andrea Bugamelli

 

Il presente contributo richiama le statuizioni delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione che sono intervenute sul tema del processo tributario nell’arco dell’ultimo lustro, con qualche riferimento anche alle sentenze immediatamente precedenti.

Tra i temi di maggiore importanza spicca la questione sull’individuazione degli atti impugnabili e quindi l’orientamento, da ritenersi si auspica definitivo, in virtù del quale l’elencazione presente all’art. 19, D. Lgs. n. 546 del 1992 è meramente esemplificativo, dovendosi così affermare l’impugnabilità – e quindi la giurisdizione tributaria – per quei provvedimenti amministrativi che costituiscono esercizio della potestà pubblica ed al contempo hanno ad oggetto un tributo; con la conseguenza, può ritenersi, che il termine di sessanta giorni per procedere all’impugnativa decorre dalla notifica per gli atti espressi di cui al predetto art. 19, mentre per gli atti c.d. endoprocedimentali e non nominati dalla norma il contribuente potrà impugnarli in uno col provvedimento tipico, attendendo l’emissione di quest’ultimo.

In aderenza a tale impostazione, la Corte di Cassazione ha però ravvisato la giurisdizione del giudice civile allorquando si verta sul rimborso di tributi per i quali l’an e il quantum siano già stati definiti o siano comunque pacifici, trattandosi in tal caso di un semplice indebito oggettivo di diritto privato, rispetto al quale il rifiuto al rimborso non costituisce esercizio della potestà pubblica impositiva.

Sempre sul tema del riparto di giurisdizione va accolta con favore la conferma in ordine alla formazione del giudicato implicito sull’esistenza della giurisdizione insito nella pronunzia di merito, con il conseguente obbligo di impugnazione di tale profilo sommerso e il limite riflesso alla rilevabilità d’ufficio nei gradi del giudizio successivi al primo.

Le Sezioni Unite hanno altresì confermato il litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, dalla cui violazione deriva la nullità del giudizio celebrato separatamente.

Ed ancora, è stato cristallizzata la possibilità di ottenere il risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione che abbia pervicacemente portato avanti una pretesa tributaria temeraria; la richiesta di risarcimento andrà introdotta ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Come non citare poi il tempestivo intervento delle Sezioni Unite rispetto alla riforma processuale del ricorso per cassazione, relativamente all’operatività nel processo tributario della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e all’impossibilità di dedurre tale profilo di illegittimità in presenza della c.d. doppia conforme, quando cioè le pronunce di primo e secondo grado abbiano uguale segno nel merito della vicenda.

In aggiunta ai superiori temi, sono state selezionate una nutrita serie di decisioni, sempre a Sezioni Unite, che coinvolgono problematiche disparate, ma sempre attinenti al processo tributario, in un’ottica di ausilio e orientamento per l’avvocato tributarista.

 

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

 

Cassazione civile, sez. un., 09/10/2008, n. 24883

Difetto di giurisdizione - rilevabilità d’ufficio ed eccepibilità - giudicato implicito

L'interpretazione dell'art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.) (conformi Cass. civ., SS.UU., 24/1/2013 n. 1706, 10/12/2009 n. 25793 e 9/11/2009 n. 23665).

 

Cassazione civile, sez. un., 23/12/2009, n. 27209

Improponibilità del ricorso -difetto di giurisdizione - domanda di accertamento - rilevabilità d’ufficio - giudizio di cassazione

La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e ratione materiae, e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile. (Nella specie il contribuente, ottenuta la restituzione dell'imposta di registro, aveva proposto ricorso al giudice tributario per chiedere il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nella restituzione, senza impugnare alcun provvedimento, neppure di rifiuto, dell'Amministrazione finanziaria).

 

Cassazione civile, sez. un., 08/04/2010, n. 8312

Controversie tra sostituto e sostituito di imposta - diritto di rivalsa - giurisdizione civile

Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (conformi Cass. civ., SS.UU., 26/6/2009 n. 15031 e 15032. Dunque le Sezioni Unite hanno effettuato una revisione critica del proprio precedente orientamento di segno contrario – ex plurimis Cass. civ., SS.UU., 26/6/2009 n. 15047 – che affermava la giurisdizione tributaria nelle controversie tra sostituto e sostituito di imposto relativamente alla legittimità della ritenuta).

 

Cassazione civile, sez. un., 01/07/2009 n. 15382

Sanzioni amministrative per conferimento incarico non autorizzato a pubblico dipendente - giurisdizione civile

A seguito della sentenza della Corte cost. n. 130 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine all'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dall'Agenzia delle entrate nei confronti di un committente che abbia conferito un incarico professionale ad un dipendente pubblico senza la previa autorizzazione amministrativa dell'ente di appartenenza e che abbia omesso di comunicare al predetto ente l'ammontare dei compensi corrisposti. (conforme Cass. civ., SS. UU., 7/7/2007 n. 15846 in tema di sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002 n. 12 per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie).

 

Cassazione civile, sez. un., 26/01/2011, n. 1782

Contributo annuale avvocati - giurisdizione tributaria

La controversia concernente il pagamento del contributo annuale previsto dall'art. 14 d.lgs. 23 novembre 1944 n. 382 a carico degli avvocati ed a favore del Consiglio nazionale forense (Cnf) è devoluta alla giurisdizione tributaria, in quanto il contributo in questione, a dispetto del nome, va considerato un tributo, sia perché, riferendosi anche ad esso, il comma 2 dell'art. 7 del medesimo d.lgs. parla di "tassa annuale", sia per il suo carattere di doverosità, sia, infine, perché la prestazione in questione è collegata alla necessità di fornire la provvista dei mezzi finanziari necessari all'ente delegato dall'ordinamento per il controllo dell'albo professionale.

 

Cassazione civile, sez. un., 12/10/2011, n. 20931

Fermo amministrativo - giurisdizione tributaria

In materia di opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato dal concessionario della riscossione.

 

Cassazione civile, sez. un., 02/08/2011, n. 16858

Fermo amministrativo - giurisdizione tributaria - crediti solo in parte tributari

Nell’ipotesi di impugnativa di un preavviso di fermo di autovettura, ove il credito vantato dall'agente della riscossione non è tutto di origine tributaria, la Commissione tributaria deve declinare la proprio giurisdizione solo quanto ai crediti non tributari(conforme Cass. civ., SS.UU., 7/7/2014 n. 15425).

 

Cassazione civile, sez. un., 05/12/2011, n. 25934

Fideiussione - rapporto tributario - giurisdizione civile

L'obbligazione principale e quella fideiussoria, pur se fra loro collegate, mantengono una propria individualità e la disciplina della prima, quindi, non può refluire sulla seconda, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario (e non quella delle commissioni tributarie) a conoscere della opposizione promossa dalla Banca - che ha prestato fideiussione in favore dell'assuntore di un concordato fallimentare - avverso la cartella emessa per il pagamento dell'imposta di registro dovuta dall'assuntore, qualora l'opposizione stessa sia proposta per motivi del tutto estranei al rapporto tributario fra l'assuntore e l'Amministrazione.

 

Cassazione civile, sez. un., 27/01/2011, n. 1865

Esecuzione forzata - atti prodromici - giurisdizione tributaria

A norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, come modificato dall'art. 12 l. n. 448/01, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata; ne consegue, pertanto, che l'impugnazione degli atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/73 è devoluta alla cognizione delle commissioni Tributarie.

 

Cassazione civile, sez. un., 15/10/2009, n. 21891

Avviso di mora - giurisdizione tributaria

Le controversie afferenti alla legittimità dell'avviso di mora, attenendo detto avviso alla fase della cognizione e non dell'esecuzione, rientrano nella competenza del giudice tributario.

 

Cassazione civile, sez. un., 17/04/2012, n. 5994

Opposizione atti esecutivi - giurisdizione tributaria

L'opposizione ex art. 617 c.p.c., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi.

 

Cassazione civile, sez. un., 19/01/2010, n. 675

Accatastamento - provvedimento conclusivo dell’Agenzia del Territorio - giurisdizione del giudice amministrativo

La disposizione dell’art. 2, comma 2, d. lg. 31 dicembre 1992 n. 546 - il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria, tra l’altro, le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale - si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall’amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi; sussiste invece la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo ove si impugnino i provvedimenti conclusivi dell’Agenzia del Territorio per denunciarne i vizi tipici previsti dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 2 e ss. (In applicazione del principio la S.C. - con riferimento all’impugnazione proposta da un Comune avverso provvedimenti di classamento di alcuni immobili che l’Agenzia del territorio aveva qualificati nel gruppo "E" perché immobili a destinazione particolare e come tali, a norma dell’art. 7 comma 1, lett. b), d. lg. 30 dicembre 1992 n. 504 esenti dall’I.c.i. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo).

 

Cassazione civile, sez. un., 05/05/2011, n. 9840

Contributo unificato - giurisdizione tributaria

Le controversie in tema di contributo unificato per atti giudiziari appartengono al giudice tributario.

 

Cassazione civile, sez. un., 03/07/2009, n. 15593

Tassa occupazione aree pubbliche - canone di concessione - giurisdizione tributaria

È devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche (Tosap), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, a nulla rilevando che il contribuente abbia fondato la propria opposizione sulla circostanza di avere già corrisposto, per il suolo oggetto di occupazione, il canone di concessione (Cosap).

 

Cassazione civile, sez. un., 03/05/2013, n. 10306

Imposta regionale concessioni in natura - determinazione canone di concessione demaniale - giurisdizione civile

L'imposta regionale sulle concessioni ha natura e caratteristiche di tributo, sicché le controversie ad essa relative sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 comma 1 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Laddove, però, si discuta non del potere impositivo della regione o della legittimità della suddetta imposta, bensì, esclusivamente, della determinazione del canone di concessione demaniale, la cui variazione comporti automaticamente anche quella della menzionata imposta collegata alla misura del primo, in relazione a parametri predeterminati dalla legge ma di cui si contesti la corretta applicazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non potendo qualificarsi una siffatta lite come di natura tributaria, essendo la misura dell'imposta una conseguenza non di un'azione diretta (o di una scelta autonoma) esercitata dal potere impositivo dell'amministrazione regionale, ma soltanto di un mero calcolo matematico connesso all'opzione della medesima amministrazione di commisurare l'importo dell'imposta ad un elemento, il canone concessorio, da altri determinato e la cui quantificazione è ad altri affidata dalla legge.

 

Cassazione civile, sez. un., 21/06/2010, n. 14903

Tia - Tarsu - natura di tributo - giurisdizione tributaria

Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (Tia), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte cost. n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della Tarsu, disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993 n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo.

 

Cassazione civile, sez. un., 23/04/2009, n. 9673

Tassa automobilistica - giurisdizione tributaria

Le tasse automobilistiche hanno natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce dell'art. 2, d.lgs. n. 546/92, come sostituito dall'art. 12, comma 2, l. n. 448/2001 (ed integrato dall'art. 3 bis d.l. n. 203/2005, conv. con modificazioni dalla l. n. 248/2005), il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice tributario.

 

ATTI IMPUGNABILI

 

Cassazione civile sez. un., 05/05/2014, n. 9570

Atti impugnabili –elencazione ex art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992 - interesse ad agire

Ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Tuttavia, poiché tale disciplina non resta condizionata in senso limitativo dall'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del medesimo d.lgs. cit., la mancanza di uno di tali atti, non preclude l'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qualvolta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (conforme Cass. civ., SS.UU., 18/2/2014 n. 3774, che ha affermato la giurisdizione del giudice tributaria ad unacontroversia riguardante il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento notificato al contribuente e concernente la rettifica del reddito d'impresa appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo corretto attribuire rilevanza, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, che indica - con elencazione suscettibile di interpretazione estensiva, in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) - la tipologia degli atti oggetto di impugnazione).

 

Cassazione civile, sez. un., 18/02/2014 n. 3773

Atti impugnabili - accertamento dell’obbligo del terzo - pignoramento presso terzi di credito d’imposta - giurisdizione tributaria

Nel caso in cui il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ. abbia ad oggetto l'esistenza di un credito d'imposta del contribuente esecutato, la controversia investe un rapporto di natura tributaria e, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendosi ritenere - in virtù di una doverosa interpretazione estensiva del "catalogo degli atti impugnabili" di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) - che anche la dichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate, terzo pignorato, costituisca espressione del potere impositivo ad essa spettante.

 

Cassazione civile, sez. un., 16/03/2009, n. 6315

Atti impugnabili - ordine  di verifica - termine - lesione diritti costituzionali - giurisdizione civile e tributaria

La giurisdizione del giudice tributario, a seguito della modifica introdotta dall'art. 12 l. n. 448/01 all'art. 2 d.lgs. n. 546/92, si estende a tutti gli atti del procedimento, ivi compresi gli ordini di verifica, a seguito dei quali l'attività di accertamento inizia. Gli eventuali vizi degli ordini di verifica, in quanto atti della sequenza procedimentale, potranno tuttavia essere dedotti soltanto e nel momento in cui si impugni il provvedimento che conclude l'iter di accertamento. Qualora, invece, l'attività di accertamento non sfoci in un atto impositivo, gli ordini di verifica ipoteticamente lesivi di diritti soggettivi del contribuente a non subire verifiche fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge, e le connesse compressioni dei propri diritti anche costituzionali (in particolare, libertà di domicilio, di corrispondenza, di iniziativa economica, etc.) saranno autonomamente impugnabili dinanzi al giudice ordinario, nessun elemento potendosi ricavare dall'art. 7 , comma 4, della legge n. 212 del 2000, che si limita ad attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo, secondo i normali criteri di riparto, l'impugnazione di atti amministrativi a contenuto generale o normativo, ovvero di atti di natura provvedimentale che costituiscano un presupposto dell'esercizio della potestà impositiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso del contribuente avverso ordini di verifica, disposti da Ufficio ispettivo Regionale dell'Agenzia delle Entrate, all'esito dei quali l'Agenzia delle entrate aveva emesso provvedimento impositivo) (conformi Cass. civ., SS.UU. n. 7/5/2010 n. 11082 che ha confermato la giurisdizione tributaria e l’impugnabilità dell'autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, per consentire, nel corso di una verifica fiscale, l'esame di documenti e l'acquisizione di notizie relativamente alle quali il contribuente abbia eccepito l'esistenza del segreto professionale).

 

Cassazione civile, sez. un., 06/02/2009, n. 2870

Atti impugnabili - provvedimento rigetto di istanza di autotutela - giurisdizione tributaria

Il ricorso avverso il rifiuto dell'ufficio finanziario di procedere in autotutela è devoluto alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Peraltro, avverso l'atto con il quale l'Amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria (in questo caso) dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (conforme Cass. civ., SS. UU., 16/02/2009 n. 3698).

 

Cassazione civile, sez. un., 07/10/2010, n. 20781

Atti impugnabili - rateizzazione - giurisdizione tributaria

La causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito tributario rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse. (conforme Cass. civ., SS.UU.,  7/10/2010 n. 20778e 30/03/2010 n. 7612)

 

RIMBORSO DI IMPOSTE

 

Cassazione civile, sez. un., 23/09/2010, n. 20077

Rimborso imposte- giurisdizione civile

Le controversie relative al rifiuto di rimborso di tributisono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, fatta eccezione per il solo caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune ex art. 2033 c.c. (conforme Cass. civ., SS.UU., 15/10/2009 n. 21893)

 

Cassazione civile, sez. un., 23/04/2009, n. 9668

Istanza rimborso I.v.a. - terzo cessionario del credito - giurisdizione tributaria

La domanda diretta a conseguire la restituzione di somme versate a titolo di I.v.a., una volta che l'amministrazione abbia esplicitamente o implicitamente rifiutato il rimborso, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, anche quando sia proposta, anziché dal contribuente, dal terzo resosi cessionario del relativo credito (conforme Cass. civ., SS.UU., 13/01/2010 n. 355 che, in relazione all’ art. 1, lett. d), D.P.R. n. 636/72, hanno affermato la giurisdizione tributaria rispetto al rifiuto di rimborso di somme indebitamente versate a titolo di I.v.a. laddove il ricorrente non sia soggetto passivo d’I.v.a., atteso che si esula dal tema della giurisdizione trattandosi di questioni gradate relative alla legittimazione attiva ed all'ammissibilità della domanda).

 

RISARCIMENTO DANNI

 

Cassazione civile, sez. un., 03/06/2013, n. 13899

Pretesa impositiva temeraria – risarcimento del danno - giurisdizione tributaria

Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto.

 

Cassazione civile, sez. un., 19/04/2013, n. 9531

Mancato adeguamento legge nazionale a normativa comunitaria - risarcimento del danno - giurisdizione civile

La controversia avente ad oggetto, in via principale, una domanda di rimborso di ritenute irpef su somme erogate per incentivo all'esodo ex art. 17, comma 4 bis, d.p.r. 917/1986 e, in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno, per mancato adeguamento della legge nazionale sul regime fiscale dell'incentivo alla normativa comunitaria (per i profili d'incompatibilità riscontrati dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia), appartiene alla giurisdizione del giudice tributario per la sola domanda principale, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario per la domanda subordinata (conforme Cass. civ., SS.UU., 20/11/2012 n. 20323).

 

Cassazione civile, sez. un., 16/06/2010, n. 14499

Ritardato rimborso - risarcimento del danno - giurisdizione tributaria

Rientra nella giurisdizione tributaria la domanda diretta al risarcimento dei danni subiti per effetto dei ritardati rimborsi di imposte indebitamente versate. Il contribuente danneggiato dal ritardo dell'Amministrazione finanziaria può chiedere il risarcimento e deve farlo con istanza alla Commissione tributaria provinciale competente a valutare e liquidare ogni tipo di richiesta accessoria presentata dal contribuente.

 

ULTERIORI QUESTIONI PROCESSUALI

 

Cassazione civile, sez. un., 23/12/2008, n. 30057

Negozi giuridici determinanti costi o crediti - validità e opponibilità all’amministrazione finanziaria - rilevabilità d’ufficio - giudicato interno

Nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo all'esistenza, alla validità ed all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinati costi o crediti deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l'applicazione delle norme da cui discendono i costi ed i crediti vantati: ne consegue, anche in ragione dell'indisponibilità della pretesa tributaria, la rilevabilità d'ufficio delle eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, sempre che ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o (nel giudizio di legittimità) dalla necessità di indagini di fatto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto opponibile all'Amministrazione finanziaria il contratto con cui una società estera aveva costituito in favore di una società italiana un diritto di usufrutto su partecipazioni azionarie di cui era titolare, al fine di avvalersi del credito d'imposta previsto dall'art. 14 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.(in senso conforme Cass. civ., SS. UU. 26/06/2009 n. 15029)

 

Cassazione civile, sez. un., 05/08/2010, n. 18208

Giudizio di ottemperanza - compensazione - giudicato

In tema di giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato, di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attributo un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. Pertanto, deve reputarsi esclusa la possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l'istituto civilistico della compensazione (nella specie opposta dall'ufficio finanziario), giacché la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è pertanto sottratto alla sua competenza.

 

Cassazione civile, sez. un., 04/06/2008, n. 14815

Accertamento - litisconsorzio necessario tra società e soci - nullità del giudizio

L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (conforme Cass. civ., SS.UU., 20/6/2012 n. 10145).

 

RICORSO PER CASSAZIONE

 

Cassazione civile, sez. un., 07/04/2014, n. 8053

Ricorso per cassazione - nuova formulazione art. 360, co. 1, n. 5), cod. proc. civ. - doppia conforme

Le disposizioni di cui all'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e ciò sia per quanto riguarda la nuova formulazione del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., secondo la quale la sentenza d'appello è impugnabile “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, sia per quanto riguarda l'ultimo comma dell'aggiunto articolo 348-ter cod. proc. civ., secondo il quale la proponibilità del ricorso per cassazione è ammessa esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360, qualora l'impugnazione sia proposta avverso una sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata. Difatti il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità;ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.

 

Cassazione civile, sez. un., 16/02/2009, n. 3692

Ricorso per cassazione cumulativo

È ammissibile il ricorso per cassazione cumulativo proposto avverso più sentenze emesse tra le stesse parti sulla base della medesima ratio in procedimenti in materia tributaria formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, e dipendenti per intero dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dar vita a un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta .

 

Cassazione civile, sez. un., 03/11/2011, n. 22726

Ricordo per cassazione - produzione fascicolo di parte - trasmissione fascicolo d’ufficio - copia atti e documenti

Per i ricorsi avverso sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (che ex art. 25 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di cassazione ex art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c. (a meno che non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria); neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte.

 

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA

 

Cassazione civile. sez. un., 15/12/2008, n. 29290

Notificazione appello al difensore - domicilio eletto

L'art. 330 c.p.c., nella parte in cui dispone l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all'art. 170 c.p.c. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all'art. 330 c.p.c., invece applicabile in virtù del richiamo contenuto negli art. 1, comma 2 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo, all'introduzione della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore ad litem, in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, è facoltativa.

 

Cassazione civile, sez. un., 30/06/2009, n. 15227

Spedizione appello a mezzo di raccomandata - deposito dell’atto nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado - inammissibilità dell’appello - revocazione ordinaria

La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di una interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione.

 

Cassazione civile, sez. un., 20/10/2010, n. 21493

Differimento udienza - avviso

L'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui, in caso di differimento, deve darsi avviso, con trenta giorni liberi di anticipo, alle parti della nuova udienza trova applicazione nel solo caso di differimento disposto fuori udienza. Diversamente, qualora il differimento ad udienza fissa sia stato disposto all'udienza per la quale sia stato dato rituale avviso, nessun ulteriore avviso è necessario.

 

Cassazione civile, sez. un., 22/06/2011, n. 13654

Avviso trattazione causa - nullità

La comunicazione dell'avviso di trattazione della causa, ex art. 31 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli.

 

Avv. Andrea Bugamelli - Studio legale tributario Lo Gudice - Roma, Avvocato tributarista, Pubblicista economico