A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

Approvazione parere procedura OGM-Commissione Ambiente

Documentazione fornita da Coldiretti

 

Si trasmette la deliberazione di rilievi che la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha formulato sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Occorre manifestare il nostro più sentito riconoscimento al lavoro condotto in data odierna dal Presidente On. Ermete Realacci e dalla Vicepresidente della VIII Commissione On. Serena Pellegrino per aver riaffermato la competenza esclusiva dello Stato, in capo alla persona del Ministero delle politiche agricole, ai fini dell’adeguamento dell’ambito geografico di OGM, affidando alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome il compito di assicurare la leale collaborazione in questa materia.

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (atto n. 324) 

 

DELIBERAZIONE DI RILIEVI  

La VIII Commissione,

 

esaminato lo schema di  decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (atto n. 324);

considerato che:

  • l'articolo 26-quater del decreto legislativo n. 224 del 2003, come introdotto dall’articolo 1 del provvedimento, prevede una procedura per l’adozione delle misure nazionali che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale, una volta che esso è stato già autorizzato;
  • sulla base della citata disposizione le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le proposte di misure, unitamente ad una relazione in cui sono illustrate le motivazioni che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM o di un gruppo di OGM e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa informativa trasmessa a tutte le altre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano delle proposte di misure pervenute ed eseguita, quindi, la valutazione delle proposte di misure presentate, comunica l'esito delle valutazione a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, entro trenta giorni, trasmettono allo stesso Ministero il testo definitivo delle proposte di misure; il Ministero trasmette quindi alla Commissione europea le proposte di misure di limitazione e di divieto e, trascorso il periodo di settantacinque giorni dalla trasmissione della proposta di misure, adotta il provvedimento relativo alle misure di divieto o limitazione di un dato OGM nella forma originariamente proposta o in forma modificata in considerazione delle eventuali osservazioni, non vincolanti, della Commissione;
  • andrebbe attentamente considerato il rischio che la procedura sopra riportata non consenta di pervenire a una proposta unitaria delle misure che limitano o vietano, su parte o tutto il rispettivo territorio, la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM;
  • andrebbe quindi valutata l’opportunità di un diverso procedimento che consenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di valutare le proposte pervenute dalle regioni e predisporre una proposta unitaria di misure che limitano o vietano, su parte o tutto il rispettivo territorio, la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM in modo da tenere in debito conto motivazioni di interesse statale;

 

DELIBERA 

di esprimere i seguenti rilievi:

 

valuti la Commissione di merito l’opportunità di:

  • riformulare la procedura di cui all’articolo 26-quater assicurando la salvaguardia dell’interesse unitario nella scelta di limitare o vietare la coltivazione di OGM e di evitare conflitti tra singole Regioni o Province autonome sulla base di regole di coesistenza non uniformi;
  • di riconoscere in capo ad un’autorità nazionale quale il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali la competenza in materia di adeguamento dell’ambito geografico di OGM, individuando nella Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la sede per assicurare la leale collaborazione tra le istituzioni nazionali ed istituzioni locali.