A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA LIMITAZIONE DELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Autore: Dott.ssa Letizia Seminara*

 

  1. Sommario. 1. Il contesto normativo. 2. L’iniziale rifiuto di pronunciarsi sui diritti fondamentali. 3. L’introduzione dei diritti fondamentali nel diritto comunitario. 4. Il riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 5. Il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 6. Le limitazioni all’esercizio dei diritti e la specificità degli obiettivi perseguiti.

 

1.La tutela dei diritti fondamentali è importante nella forma della sua proclamazione giuridica, ma lo è ancor più nella portata che le diverse giurisdizioni conferiscono a tali diritti nella giurisprudenza e, in particolare, nella disciplina pretoria con la quale si delimitano le condizioni necessarie per restringere o limitare l’esercizio dei diritti proclamati. Constance Grewe ci ha insegnato quanto, nel diritto comparato delle Corti costituzionali europee, sia importante il contenuto di tali limitazioni, il quale appare spesso nella forma di “obiettivo legittimo” che il legislatore deve perseguire affinché la restrizione sia ammessa, alcuni obiettivi potendo essere vietati dal costituente e, addirittura, le restrizioni potendo essere assolutamente vietate per certi diritti.[1]

Come è noto, i Trattati istitutivi delle Comunità europee non contenevano all’origine alcuna proclamazione o enunciazione dei diritti fondamentali delle persone. Quella che fu immediatamente considerata dalla dottrina e dagli operatori del diritto una lacuna, è stata successivamente colmata in diverse tappe. Pioniera in questo processo evolutivo fu la Corte di Giustizia, la quale richiamandola tutela dei diritti fondamentali nella sua giurisprudenza,con ‘creazione pretoria’[2],introdusse già negli anni sessanta tale nozione in seno al diritto comunitario.

Si susseguì l’incorporazione della nozione nei Trattati, trasponendosi in quest’ultimi, in una seconda fase, i principi sviluppati dalla Corte di Giustizia in materia di tutela dei diritti fondamentali. Tale inserimento fu preceduto da una Dichiarazione comune del 5 aprile 1977 nella quale l’Assemblea, il Consiglio e la Commissione dichiararono di “rispettare e continuare a rispettare” i diritti fondamentali nell’esercizio dei loro poteri e del perseguimento degli obiettivi delle Comunità europee, nonché da un riferimento, nell’Atto unico europeo, ai “diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea” sui quali gli Stati membri sono decisi a basarsi nel promuovere la democrazia insieme. Con il successivo Trattato di Maastricht (articolo F.2) si inserirono, per la prima volta, i principi sviluppati dalla Corte di Giustizia nei Trattati, stabilendo che l’Unione “rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”.[3] È da notare che, di conformità con l’articolo L dello stesso Trattato, l’articolo F.2 non rientrava, comunque, nella competenza della Corte di Giustizia.

Il Trattato di Amsterdam successivamente aggiunse tra i principi che sono comuni agli Stati membri su cui si fonda l’Unione all’ex art. F.1, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Lo stesso Trattato riprese l’ex articolo F.2 (poi articolo 6 §2 UE), che non modificò.[4] Inoltre, di conformità con l’allora vigente articolo 46 (ex articolo L), l’articolo 6 §2 dello stesso Trattato passò a rientrare nella competenza della Corte di Giustizia “per quanto riguarda l’attività delle Istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato”.[5]Disposizione che il Trattato di Lisbona ha finalmente abrogato, eliminando così il limite stabilito alla competenza della Corte di Giustizia in materia di diritti fondamentali, i quali rientrano ora pienamente nella sua competenza.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,[6]l’attuale articolo 6 TUE stabilisce che l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ciò che è altrettanto importante, afferma che la stessa Carta “ha lo stesso valore giuridico dei trattati”, senza dimenticare, tuttavia, che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,“fanno parte del diritto dell’Unione” in quanto principi generali.[7] Richiamo questo, alla Carta dei diritti fondamentali, che inaugura un’altra fase di evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della CGUE, costituita dalla tappa che si succede alla proclamazione di tale documento.[8]

La Carta, la quale è stata solennemente proclamata il 7 dicembre 2000 al Consiglio di Nizza, nota pertanto come la “Carta di Nizza”, richiama, nel suo Preambolo, tra l’altro, i “valori indivisibili e universali” di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà su cui si fonda l’Unione, nonché i principi di democrazia e dello stato di diritto su cui si basa l’Unione. Lo stesso Preambolo riferisce la necessità di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, rendendoli più visibili in una Carta. I diritti riaffermati sono “i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

La Carta proclama una serie di diritti fondamentali raggruppati intorno a sei valori fondamentali: la dignità, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia. Mentre alcuni dei diritti elencati sono già contenuti nella CEDU, come ad esempio il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di riunione e di associazione e il diritto di proprietà, altri diritti sono innovativi rispetto alla lettera ditale strumento internazionale, come la libertà delle arti e delle scienze, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà di impresa, il diritto di asilo, i diritti del bambino, degli anziani e dei disabili, la protezione della salute, la tutela dell’ambiente e la protezione dei consumatori.

Di conformità con l’articolo 51 della Carta, le disposizioni della stessa si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.[9]Ciò comporta che le istituzioni e gli organi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti ivi enunciati nell’esercizio delle loro competenze. Per quanto riguarda gli Stati, anch’essi sono tenuti a rispettarli quando attuano il diritto dell’Unione, comprese le situazioni in cui si lascia un margine di manovra allo Stato membro.

È in tale contesto normativo che la Corte di Giustizia è stata il primo attore della tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea. Tuttavia la protezione di tali diritti nella sua giurisprudenza non merita di essere esaminata soltanto per il ruolo protagonista che tale Corte ha ricoperto nelle diverse fasi di evoluzione evocate, ma soprattutto per l’importanza che la protezione giurisdizionale di tali diritti presenta, la quale, essendo anch’essa oggetto di evoluzione, ha definito le condizioni che sono, di conformità con il diritto dell’Unione europea, necessarie per poter apportarvi limitazioni o restrizioni. Condizioni che, come è stato anticipato, sono ancor più care della stessa proclamazione giuridica dei diritti. Anche su questo punto la Corte di Giustizia ha dato un suo particolare contributo (il quale può essere anche criticabile, come si vedrà) in tale processo di evoluzione[10] dal momento in cui, basandosi sul diritto comunitario, ha colmato in specifico modo e di conformità con un diritto che presenta delle specificità, il contenuto e le condizioni delle limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali, utilizzando parametri di valutazione che talvolta non coincidono con i limiti stabiliti da altre giurisdizioni internazionali, ciò che pone alcuni problemi su cui conviene porre l’attenzione.

 

2. L’iniziale rifiuto di pronunciarsi sui diritti fondamentali

 

Il punto di incontro tra la Corte di Giustizia e i diritti fondamentali non è stato originariamente favorevole a quest’ultimi, rifiutandosi questa in alcuni (pochi) vecchi casi di conferire una tutela giuridica a tali diritti in seno al diritto comunitario. In effetti, nei primi casi in cui furono invocati tali diritti, i quali vengono definiti da Giuseppe Tesauro come “la preistoria” della giurisprudenza in materia di diritti fondamentali,[11] la Corte di Giustizia ritenne che, vista l’assenza di disposizioni sui diritti fondamentali nei Trattati istitutivi, non era tenuta a pronunciarsi sulle norme dei diritti nazionali, in particolare sui diritti fondamentali invocati dai diversi ricorrenti.

In effetti, nella causa Stork la ricorrente invocava alcuni diritti fondamentali, tutelati da quasi tutte le costituzioni degli Stati membri ed atti a porre dei limiti all’applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio. La Corte non conferì però, in questa occasione, alcuno status giuridico ai diritti fondamentali nel diritto comunitario,affermando in questa sentenza che essa doveva semplicemente garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato e dei regolamenti di esecuzione, ma non era di regola tenuta a pronunciarsi in merito alle norme dei diritti nazionali e che, di conseguenza, l’argomento della ricorrente, che eccepiva i principi fondamentali della Costituzione tedesca, non poteva essere preso in considerazione dalla Corte.[12]

In un caso simile, Uffici di vendita del carbone della Rühr, la ricorrente invocava la proprietà privata come diritto protetto dal diritto tedesco e sosteneva che, trattandosi di un diritto fondamentale, era necessario interpretare le norme del Trattato C.E.C.A. in modo che non ne sorgesse conflitto con questo principio del diritto interno. La Corte però affermò in quella circostanza che essa non era chiamata a garantire l’osservanza delle norme di diritto interno, sia pure costituzionale, vigenti nell’uno o nell’altro degli Stati membri e che, nel sindacare la legittimità di una decisione essa non può pertanto interpretare né applicare la Costituzione tedesca.[13]

Tale posizione di diniego da parte della Corte di Giustizia tuttavia non si prolungò, passando poi la Corte negli anni successivi ad introdurre la nozione dei diritti fondamentali nel diritto comunitario.

 

3. L’introduzione dei diritti fondamentali nel diritto comunitario

 

In una serie di sentenze successive della fine degli anni sessanta e degli anni settanta, la Corte introdusse la nozione di diritti fondamentali in quanto parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l’osservanza. Nella celebre causa Stauder del 12 novembre 1969,il tribunale di Stoccarda deferì in via pregiudiziale la seguente domanda:se fosse compatibile coi principi generali del vigente diritto comunitario il fatto che una decisione della Commissione disponesse che, per la fornitura di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di determinate forme di assistenza pubblica, l’acquirente dovesse dichiarare al venditore il proprio nome.[14] La Corte affermò in questo caso che la disposizione della Commissione doveva essere interpretata nel senso che essa non imponeva –senza tuttavia vietarla- l’identificazione nominativa del beneficiario e che ciascuno degli Stati membri poteva pertanto scegliere fra vari metodi di individualizzazione. Così interpretata –affermò la Corte- “la disposizione di cui è causa non rivela alcun elemento che possa pregiudicare i diritti fondamentali della persona, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l’osservanza”.[15]

Almeno due sono le importanti conseguenze che scaturiscono da tale sentenza della Corte di Giustizia, in materia di tutela dei diritti fondamentali nel diritto dell’Unione europea: i diritti fondamentali della persona fanno parte dei principi generali del diritto comunitario; la Corte ne garantisce l’osservanza. Dalla sentenza Stauder, dunque, la Corte garantisce l’osservanza dei diritti fondamentali, la quale viene poi collocata in seno all’ordinamento giuridico comunitario con la sentenza Internationale Handelsgesellschaft, che contiene già diversi paragrafi in materia, intitolati “Sulla tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario”. Qui la Corte ripete la formula della sentenza Stauder e aggiunge: “La salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, va garantita entro l’ambito della struttura e delle finalità della Comunità”.[16]

Nella causa Nold vi è già un riferimento ai trattati internazionali in materia di diritti umani. Infatti, la ricorrente sosteneva che era stato leso un diritto assimilabile al diritto di proprietà, nonché il diritto alla libera esplicazione delle attività economiche, diritti tutelati dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, come pure dalle costituzioni di altri Stati membri, e da diversi trattati internazionali, in particolare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compreso il protocollo aggiuntivo del 1952.[17] Secondo i giudici di Lussemburgo, la Corte“garantendo la tutela di tali diritti, è tenuta ad inspirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni di tali Stati. I trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito –dice la Corte- possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell’ambito del diritto comunitario. È alla luce di tali principi che vanno esaminate le censure addotte dalla ricorrente”.[18]

 

4. Il riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo

 

La sentenza Rutili del 28 ottobre 1975 fa poi esplicito riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamando le condizioni poste alle restrizioni ai diritti umani tutelati dagli articoli 8, 9, 10 e 11 di questa Convenzione, e al Protocollo 4 della stessa, i quali –precisa la Corte di Giustizia- “stabiliscono, in termini identici, che le restrizioni apportate, in nome delle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ai diritti tutelati dagli articoli testè citati non possono andare oltre ciò che è necessario per il soddisfacimento di tali esigenze «in una società democratica»”.[19]La Corte ha stabilito nella successiva sentenza Johnston che si deve tener conto, nell’ambito del diritto comunitario, dei principi ai quali è ispirata la Convenzione europea dei diritti dell’uomo[20] e poi, nella sentenza Hoechst, ha precisato che, al fine di garantire l’osservanza dei diritti fondamentali, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo assume “un significato particolare”.[21]

La sentenza ERT costituisce un’applicazione dei suddetti principi in quanto la Corte afferma che quando uno Stato membro invoca le disposizioni del Trattato per giustificare una normativa idonea a frapporre ostacolo all’esercizio della libera prestazione dei servizi, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. In tal modo -afferma la Corte- la normativa nazionale considerata potrà fruire delle eccezioni previste dalle disposizioni interessate solo se sono conformi ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto. Ne consegue che –prosegue la Corte -in un siffatto caso, è compito del giudice nazionale e, eventualmente, della Corte valutare l’applicazione di dette disposizioni, con riguardo a tutte le norme di diritto comunitario, ivi compresa la libertà di espressione, sancita dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto principio generale del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto.[22]

Occorre precisare che, se è vero che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo è punto di riferimento per valutare il rispetto dei summenzionati principi da parte delle istituzioni europee e dagli Stati membri, essa lo è soltanto nella misura in cui tale esame di compatibilità rientri in una materia di competenza dell’Unione e non quando spetta, invece, ad un ambito di competenza del legislatore nazionale. In effetti, nel caso Cinéthèque, era stato chiesto alla Corte se una disposizione del diritto interno francese non violasse la libertà di espressione garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e non fosse, quindi, incompatibile con il diritto comunitario. I giudici di Lussemburgo hanno precisato nella citata sentenza che anche se la Corte ha il compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nel settore specifico del diritto comunitario, non le spetta tuttavia esaminare la compatibilità, con la Convenzione europea, di una legge nazionale riguardante, come nel caso di specie, una materia di competenza del legislatore nazionale.[23] La sentenza Wachauf ha poi fatto chiarezza sulla questione: poiché le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie di cui trattasi, questi sono comunque tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto delle esigenze ricordate.[24]

Con la proclamazione di tale Carta, dunque, il riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stato gradualmente sostituito da un riferimento a tale documento adottato, a differenza della CEDU, in seno all’Unione europea, riferimento sempre più preferito dalla Corte di Giustizia al posto della prima.

 

5. Il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

 

Sebbene la Carta abbia acquisito valore giuridico vincolante solo dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale le ha conferito lo stesso valore giuridico dei Trattati, accordandole lo status di prima fonte per la tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea,la Corte di Giustizia ha iniziato a riferirsi a questo strumento di tutela anche prima che tale Trattato gli attribuisse detto valore. Nella sentenza Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea la Corte ha rilevato l’importanza e l’obiettivo della Carta, affermando che, se è pur vero che la Carta non costituiva uno strumento giuridico vincolante, il legislatore comunitario aveva tuttavia inteso riconoscerne l’importanza, e precisando inoltre che “l’obiettivo principale della Carta, come emerge dal suo preambolo, è peraltro quello di riaffermare «i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla [CEDU], dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte (...) e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo»”.[25]

Quando poi, nella sentenza Schecke e Eifert la Corte di Giustizia ha notato che il giudice del rinvio riteneva che l’obbligo di pubblicazione di dati relativi ai beneficiari di aiuti costituiva una lesione ingiustificata del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e che esso si riferiva a tale riguardo, in sostanza, all’art. 8 della CEDU, la stessa ha precisato che si deve ricordare che, conformemente all’art. 6, n. 1, TUE, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea «che ha lo stesso valore giuridico dei trattati e che “ciò premesso”, la validità delle disposizioni interessate deve essere valutata alla luce delle disposizioni della Carta (I-11142).[26] La Corte ha considerato inoltre, nella sua sentenza che, dall’art. 52, n. 3 della Carta emerge che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione, e che l’art. 53 della Carta aggiunge a tale proposito che nessuna disposizione di quest’ultima deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti riconosciuti, fra l’altro, dalla CEDU.[27]

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte di Giustizia si è poi pronunciata anche sull’ambito di applicazione di quest’ultima. Tale ambito di applicazione è previsto dall’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale dispone che le disposizioni di tale Carta si applicano non soltanto alle istituzioni e agli organi dell’Unione ma anche agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione.[28]Nella sentenza McB c. L.E. la Corte ha precisato che le disposizioni della Carta si applicano, ai termini del suo art. 51, n. 1, agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione e che, in virtù del n. 2 della medesima disposizione, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, «né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati». Così -prosegue la Corte- essa è chiamata ad interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite.[29]Ambito di competenza che è stato ulteriormente delimitato con la sentenza Ǻkerberg, nella quale la Corte ha inoltre precisato che, “dato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, non possono quindi esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione. L’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta. Ove, per contro, una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza”.[30]Citando la celebre sentenza Simmenthal, i giudici di Lussemburgo hanno ribadito nella stessa sentenza, quanto alle conseguenze che il giudice nazionale deve trarre da un conflitto tra disposizioni del proprio diritto interno e diritti garantiti dalla Carta, che “secondo una costante giurisprudenza il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme di diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”,ritenendo, in particolare, che“il diritto dell’Unione osta a una prassi giudiziaria che subordina l’obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima”.[31]

Sembra che la posizione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, come è stato osservato dalla dottrina, nelle sentenze successive all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona cui ha dato alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore dei Trattati, sia quella di aver preferito in diversi casi di fare esclusivo riferimento alla Carta[32] oppure quella di attribuirle priorità.[33] Come la stessa Corte l’ha affermato nella sentenza DEB, “dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è necessario tener conto della Carta”.[34]

La Carta dei diritti fondamentali costituisce dunque ormai la prima fonte del diritto dell’Unione europea per la protezione dei diritti fondamentali, anche se ciò, occorre precisare e, a differenza della tutela offerta dalla CEDU, limitatamente alle questioni che riguardano le competenze e l’attuazione del diritto dell’Unione.

Quanto ai rapporti con la CEDU, nella summenzionata sentenza McBla Corte ha ricordato che, di conformità con l’articolo 52 della Carta, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti loro dalla suddetta convenzione. Ma questa volta, a differenza della precedente sentenza Schecke, precisa che l’articolo 52 non preclude, tuttavia, che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.[35]Orbene, se risulta innegabile che la Corte di Giustizia abbia adottato tale approccio di conciliazione, favorendo tuttavia le fonti dell’Unione, è altrettanto vero che le condizioni poste per l’applicazione di limitazioni e restrizioni ai diritti enunciati sono, come si vedrà, nei due sistemi (quello della CEDU e quello della Carta) e almeno sulla carta (ma talvolta anche nella sua interpretazione giurisprudenziale), diversi.

 

6. Le limitazioni all’esercizio dei diritti e la specificità degli obiettivi perseguiti

 

Già nella citata sentenza Nold la Corte di Giustizia si è riferita ai limiti che possono essere posti all’esercizio di alcuni diritti garantiti. In tale sentenza, la Corte si è riferita alle limitazioni poste ai diritti fondamentali in vista dell’interesse pubblico, considerando che è legittimo nel diritto comunitario “sottoporre tali diritti a taluni limiti giustificati dagli obiettivi d’interesse generale perseguiti dalla Comunità, purché non resti lesa la sostanza dei diritti stessi”.[36]Più recentemente, ed è ormai giurisprudenza costante, la Corte di Giustizia si è riferita sia agli obiettivi dell’Unione, ritenendo che i diritti fondamentali non costituiscono prerogative assolute e che il loro esercizio può costituire oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione,a condizione che tali restrizioni siano effettivamente consone ad obiettivi di interesse generali perseguiti e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti,[37] sia, in modo più generico, agli obiettivi evocati da una determinata misura, stabilendo che“i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti”.[38]

I giudici di Lussemburgo hanno precisato nella sentenza Commissione c. Spagna che “spetta alle autorità nazionali, laddove adottino una misura derogatoria ad un principio sancito dal diritto dell’Unione, provare, caso per caso, che tale condizione sia soddisfatta” e inoltre, che “le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato dallo Stato medesimo, nonché di precisi elementi che consentano di avvalorarne il ragionamento”.[39]

Orbene, occorre subito evidenziare che i requisiti evocati dalla Corte di Giustizia per applicare una restrizione o una limitazione ai diritti, non coincidono necessariamente con le condizioni richieste dai diversi strumenti internazionali, quali la Convenzione europea dei diritti dell’uomo o il Patto del 1966 sui diritti civili e politici.[40]Tali difformità costituiscono rischio di dissimmetrie non soltanto nella delimitazione della portata dei diritti che talvolta si corrispondono con quelli proclamati in tali strumenti,ma anche nelle limitazioni al loro esercizio, ciò che può comportare una attuazione disuguale degli stessi diritti nei diversi Stati dell’Unione europea,in funzione dello strumento giuridico a cui si faccia riferimento. Nemmeno tali condizioni coincidono sempre con i requisiti stabiliti dalle legislazioni interne, comprese le Costituzioni degli Stati membri.[41]Diversità che può essere presente anche tra le diverse normative degli Stati membri, ciò che viene a complicare ulteriormente le cose.[42]

Ebbene, se da una parte la Convenzione europea dei diritti dell’uomo è frequente punto di riferimento per valutare la legittimità delle limitazioni ai diritti, dall’altra tale valutazione deve essere fatta, secondo la Corte di Giustizia, con riguardo a tutte le norme del diritto comunitario, ciò che non garantisce che nella pratica i parametri di valutazione utilizzati (posti dal diritto dell’Unione) siano congruenti con i parametri previsti da altri strumenti internazionali. In tale caso, degli obiettivi per le limitazioni che, dal punto di vista del diritto dell’Unione europea possono perseguire degli scopi legittimi, possono essere visti dal punto di vista di altri strumenti internazionali come irrilevanti o addirittura, contrari, all’ordinamento di tutela dei diritti umani da essi stabiliti.

Così, nel contesto di un diritto che disciplina in modo preponderante un mercato comune, qual è il diritto dell’Unione europea, la Corte di Giustizia ha considerato, ad esempio nella causa Kücükdeveci, come una finalità valida quella della flessibilità della gestione del personale, per poi valutare se tale valida finalità potesse giustificare una restrizione del principio di non discriminazione. La discriminazione in causa, la quale non è stata tuttavia giustificata nella specie dalla Corte, era causata dalla legislazione tedesca la quale prevedeva che i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento del suo venticinquesimo anno di età non fossero presi in considerazione ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento.[43]Così, sono stati di recente considerati dalla CGUE obiettivi di interesse generale, alcuni scopi che sembrerebbero essere obiettivi propri al contesto prevalentemente economico e finanziario del diritto dell’Unione, come “quello di garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso”, poiché “i servizi finanziari giocano un ruolo essenziale nell’economia dell’Unione” (per giustificare una restrizione al diritto di proprietà),[44]la “necessità di preservare l’efficacia dei controlli fiscali (per giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali riconosciute dai trattati),[45]la “lotta contro l’elusione fiscale e l’efficacia dei controlli fiscali” e “la necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta”(per giustificare restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato),[46]l’interesse generale dell’Unione a recuperare tempestivamente le entrate proprie (per limitare i diritti della difesa),[47]la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la conduzione delle loro relazioni internazionali (per limitare i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva),[48] o addirittura il “miglioramento dei redditi dei produttori e degli operatori attivi nel settore delle carni di pollame, ivi compresi delle carni di pollame fresche, sia alla tutela dei consumatori” (per valutare una limitazione della libertà di impresa),[49] la maggiore produttività delle colture di ortaggi nell’Unione, la realizzazione del mercato interno delle sementi di ortaggi garantendone la libera circolazione all’interno dell’Unione, nonché la conservazione delle risorse fitogenetiche (per giustificare una restrizione del diritto di esercitare liberamente un’attività economica)[50] o, in modo più generico, la protezione sanitaria nonché l’attuazione del mercato interno agricolo (per giustificare una restrizione del diritto di proprietà).[51]

Ma nello stesso contesto sono stati ritenuti legittimi anche degli obiettivi che, in qualche modo, potrebbero essere ugualmente inseriti nel contesto di altri sistemi di tutela dei diritti fondamentali, quali la tutela dell’ambiente (per giustificare una restrizione del diritto di proprietà),[52] quello di impedire la proliferazione nucleare, nel più ampio contesto del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (per apportare una restrizione alla libertà di esercizio di una attività economica),[53]la lotta contro le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali derivanti dagli atti terroristici, considerato un “obiettivo di interesse generale così importante per la comunità internazionale” (per giustificare restrizioni al diritto di proprietà attraverso il congelamento di capitali, proventi finanziari e altre risorse economiche delle persone individuate come coinvolte nel finanziamento del terrorismo).[54]

Un caso che ben raffigura la possibile diversificazione degli elementi da ponderare al momento di bilanciare i diversi interessi in gioco, può trovarsi nella causa Schmidberger, nel quale il giudice nazionale sollevava in via pregiudiziale la questione di sapere se il principio della libera circolazione delle merci, garantito dal Trattato CE, prevalesse sui diritti fondamentali dei manifestanti in materia di libertà di espressione e di riunione. Interesse, quello della libera circolazione delle merci, non previsto come libertà fondamentale, almeno in modo esplicito, dagli strumenti classici di tutela dei diritti umani. Nella sua sentenza, la Corte ha ritenuto che, poiché il rispetto dei diritti fondamentali si imponeva, in tal modo, sia alla Comunità che ai suoi Stati membri, la tutela di tali diritti rappresentava un legittimo interesse che giustificava, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato, quale la libera circolazione delle merci. Occorre effettuare –afferma la Corte- un bilanciamento tra gli interessi di cui si tratta ed accertare, con riferimento a tutte le circostanze di ciascuna fattispecie, se sia stato osservato un giusto equilibrio tra tali interessi.[55]Risulta chiaro come, da un’analisi del caso di specie, sia evidente che, nonostante la Corte di Giustizia abbia riconosciuto il valore della tutela dei diritti fondamentali tra quelli da preservare, gli interessi che la stessa è tenuta a mettere sulla bilancia per valutare se una restrizione ai diritti fondamentali sia legittima(e ciò al di là di ogni posteriore interpretazione giurisprudenziale), non sono sempre congruenti con quelli presenti in altri sistemi di tutela, tenendo conto del fatto che gli strumenti internazionali classici di tutela dei diritti dell’uomo non considerano la libera circolazione delle merci come derivante da una libertà fondamentale.[56]

E infatti, nella sentenza Lassal tale differenziazione strutturale e sistemica basata su una diversità di valori ed interessi, si rende evidente dal momento in cui era in gioco un “essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione”, tutelato dalla direttiva 2004/38, qual è il diritto di soggiorno permanente. Nella causa, la Corte si doveva pronunciare sull’influenza che i periodi temporanei di assenza dal Regno Unito, di un cittadino francese che risiedeva in tale Stato, potessero avere sul suo diritto di soggiorno permanente in tale Paese. Orbene, la Corte di Giustizia tiene particolare conto in questa sentenza degli obiettivi perseguiti dalla regolamentazione che prevede le condizioni di esercizio di un diritto, i quali si caratterizzano dalla specificità della normativa e del contesto in cui si inseriscono e, cioè, dell’Unione europea. In effetti, per dare risposta a tale quesito, la Corte di Giustizia si sofferma su alcuni principi su cui vale la pena trattenere l’attenzione. Il primo è il principio secondo cui“ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (il corsivo è nostro). La Corte evoca inoltre un altro principio, cioè quello secondo cui “il dispositivo di un atto dell’Unione è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione” (corsivo nostro).[57] Orbene, obiettivi della normativa evocata erano quelli richiamati dalla Corte: la promozione della coesione sociale e il rafforzamento del senso di appartenenza alla cittadinanza dell’Unione.[58] Scopi tutti appartenenti alla sfera de ‘specificità’ del diritto dell’Unione. Occorre inoltre rilevare che nella sua sentenza la Corte prende come elemento di valutazione il fatto che i periodi di assenza dal Paese di residenza messi in causa nella specie possano o meno “pregiudicare il legame di integrazione del cittadino dell’Unione interessato”,[59] valore questo, specifico al diritto e al contesto dell’Unione, che viene a fondare in buona parte la sua decisione.

Ad abundantiam, anche volendo ammettere che buona parte degli obiettivi di interesse generale ritenuti siano congruenti (sarebbe assurdo sostenere il contrario), i parametri da utilizzare per valutare se una determinata limitazione o restrizione è legittima, non sono sempre corrispondenti. Ad esempio, nello stesso contesto, la Corte di Giustizia ha considerato nella sentenza Blanco Pérez e Chao Gómez, che l’obiettivo di assicurare alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità può giustificare una normativa nazionale che comporti delle restrizioni alla libertà di stabilimento, sempre che tale obiettivo sia perseguito in modo coerente e sistematico.[60]Orbene, i requisiti della coerenza e della sistematicità nel perseguimento degli obiettivi sono, ancora una volta, propri al diritto dell’Unione.

La questione delle limitazioni dei diritti si riproponein modo particolare con riferimento alle restrizioni consentite dalla Carta dei diritti fondamentali. In effetti, almeno formalmente, l’articolo 52 della Carta si distingue dalle disposizioni della CEDU che pongono delle condizioni per la limitazione dell’esercizio dei diritti. Mentre quest’ultima prevede per alcuni dei diritti garantiti la possibilità di limitarne l’esercizio a condizione che le restrizioni siano previste dalla legge, perseguano almeno uno degli scopi enunciati nelle rispettive disposizioni della Convenzione e siano necessarie in una società democratica (e lo fa in modo particolareggiato per ciascun diritto garantito), la Carta dei diritti fondamentali pone delle condizioni generiche e anche diverse: esse devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà proclamate. Inoltre, possono essere apportate limitazioni, nel rispetto del principio di proporzionalità, “solo laddove siano necessarie e rispondano, effettivamente, a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. Così, nella recente causa Lidl,interrogata sulle restrizioni alla libertà di impresa tutelata dall’articolo 16 della Carta, la Corte di Giustizia ha stabilito che “possono essere apportate restrizioni all’esercizio di tale libertà, a condizione che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, da un lato, esse siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di detta libertà e, dall’altro, che, in osservanza del principio di proporzionalità, risultino necessarie e rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione europea o all’esigenza di tutelare diritti e libertà altrui”.[61]È a questa disposizione, cioè, all’articolo 52 della Carta (più che alle relative disposizioni della CEDU) che la Corte di Giustizia ha fatto più recentemente riferimento per valutare le restrizioni applicate: alla libertà di impresa[62] oppure ai diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.[63]

È da notare, dunque, che a differenza della CEDU, la Carta pone come possibili finalità delle restrizioni, quelle dell’interesse generale riconosciute dall’Unione (si noti bene, “dell’Unione”) ciò che verrebbe a creare un sistema a geometria variabile dal momento in cui, queste finalità sono completamente assenti nel testo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ciò che pone il già tanto discusso problema del rischio di rapporto asimmetrico tra la Carta e la Convenzione, problema che la Carta di Nizza cerca di risolvere al paragrafo 3 dello stesso articolo.

Particolarità della Carta è anche il requisito del rispetto del contenuto essenziale dei diritti e delle libertà ai quali si vuole apportare una restrizione, anche se questo requisito è ugualmente ritenuto come necessario dalla giurisprudenza del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite,[64]nonché da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.[65]Così, di conformità con questo requisito, la Corte di Giustizia ha ritenuto nella sentenza Texdata che l’applicazione della sanzione inflitta nella specie a causa del mancato rispetto dell’obbligo di pubblicità, senza preventivo sollecito né possibilità di contraddittorio prima che la sanzione fosse irrogata, non era idonea a ledere il contenuto essenziale del diritto fondamentale alla difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva.[66]

L’articolo 52, al paragrafo terzo, risolve in parte–o almeno cerca di risolvere- la questione del rischio di divergenze tra le interpretazioni di questi due strumenti, stabilendo che laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. Occorre precisare che, come la stessa Corte di Giustizia l’ha rammentato, secondo la spiegazione di tale disposizione, “il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo della CEDU, ma anche, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo”,[67] ciò che può dar luogo, certo, ad un esercizio di armonizzazione da parte di entrambe le Corti, ma anche a delle interpretazioni divergenti. D’altra parte, è altrettanto vero che come l’ha anche ribadito la Corte di Lussemburgo, occorre interpretare le disposizioni della Carta nel suo contesto, alla luce degli altri testi del diritto dell’Unione, del diritto degli Stati membri e della giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo,[68]la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (e quella degli altri organi internazionali) essendo dunque soltanto uno dei punti di riferimento.

La stessa disposizione aggiunge che ciò non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa, ciò che nella pratica del meccanismo di tutela stabilito dalla CEDU si applica anche agli Stati, i quali possono anch’essi offrire una protezione più estesa dei diritti garantiti. In teoria, dunque, stando alla lettera della Carta, la Corte di Giustizia dell’Unione europea dovrebbe, come d’altronde l’ha già fatto nella pratica (anche se con qualche eccezione)[69] rispettare l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo qualora dovesse interpretare una disposizione della Carta che riguardasse un diritto o libertà “corrispondente” a quelli già enunciati nella CEDU. Questa c.d. “corrispondenza” dovrà essere valutata anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha introdotto nel diritto della CEDU, attraverso la sua giurisprudenza, molti diritti che all’origine non erano stati enunciati dalla stessa. Al fine di favorire tale corrispondenza, il Praesidium della Convenzione che ha elaborato la Carta, ha allegato due liste: una lista che contiene gli articoli della Carta di cui il senso e la portata sono gli stessi degli articoli corrispondenti della CEDU; e un’altra lista che contiene gli articoli della Carta aventi lo stesso senso, ma una portata più estesa.[70]

Ma in realtà, come precisato, il problema non si pone tanto sulla corrispondenza tra i diritti elencati, quanto sulla corrispondenza tra i parametri di valutazione enunciati da ciascuna, e dunque per rapporto ai valori soggiacenti ai diversi sistemi di tutela, utilizzati per determinare se una limitazione all’esercizio di uno dei diritti sia autorizzata o meno. Corrispondenza questa che, però, è stata risolta solo in modo generico dall’articolo 52 della Carta. Conviene inoltre precisare che, per quanto in alcuni casi i diritti sottostanti ed invocati dinanzi alla Corte di Giustizia possano essere gli stessi dei diritti enunciati in altri strumenti internazionali, diversi sono talvolta i criteri di valutazione e, in modo più generale, i valori sottostanti sui quali la decisione della Corte di Giustizia debba basarsi. Ne è un esempio la causa Chakroun, nella quale alla Corte di Giustizia era stato posto un quesito sul diritto di ricongiungimento e, in particolare, se l’espressione “ricorrere al sistema di assistenza sociale” di cui all’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva 2003/86/CE, debba essere interpretata nel senso che consente ad uno Stato membro di adottare una normativa sul ricongiungimento familiare che neghi quest’ultimo ad un soggiornante che abbia provato di disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, in considerazione del livello del suo reddito, potrebbe tuttavia ricorrere all’assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali accordati da amministrazioni locali sulla base del reddito o a provvedimenti di sostegno del reddito nell’ambito della politica comunale per i redditi minimi, in funzione della norma della direttiva 2003/86/CE. È da precisare che tale Direttiva fa esplicito riferimento all’ “obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale”, richiamando in particolare l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce tale diritto, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ebbene se da una parte tale Direttiva riconosce il bisogno di rispettare gli strumenti internazionali in materia, che la Corte conferma nella sua sentenza,[71] dall’altra i criteri di valutazione, i quali rispondono alla tutela di una serie di valori su cui si basa la sentenza, tra cui quello fondato sulla necessità che, per garantire il ricongiungimento non debba farsi ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro, nozione quest’ultima che è, come la stessa Corte l’afferma, una nozione autonoma del diritto dell’Unione,[72] non sono sempre del tutto convergenti con i valori sottostanti le norme che garantiscono lo stesso diritto negli strumenti internazionali, tale l’articolo 8 della CEDU. Necessità, quella evocata nella sentenza, che non rientra tra gli obiettivi validi per limitare il godimento del diritto al rispetto della vita familiare nel sistema stabilito da tale Convenzione.

Spetta, in definitiva, alla Corte di Giustizia decidere se il parametro interessato in un caso di specie “corrisponda” o meno a un parametro enunciato dalla CEDU o da un altro strumento internazionale. Nel citato caso Schecke la Corte di Giustizia ha ritenuto, ad esempio, che le limitazioni apportate al diritto alla protezione dei dati di carattere personale tutelato dall’articolo 8 della Carta, corrispondono a quelle apportate dall’articolo 8 della CEDU. Analogamente nel caso Tsakouridis la Corte di Giustizia ha addirittura fatto riferimento ai criteri di valutazione evocati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per rispondere ad un quesito riguardante l’espulsione di un cittadino di uno Stato membro, dal territorio di un altro Stato membro su cui quest’ultimo risiedeva, citando anche la giurisprudenza di tale Corte.[73]Ma è altrettanto vero che tale esercizio di armonizzazione risultato più difficile in altri casi, come nel summenzionato caso Schmidberger o, ancora, nel caso Chakroun.

La questione del rapporto tra il sistema di protezione dei diritti fondamentali attuato nell’Unione europea e quello offerto dalla CEDU nell’ambito del Consiglio d’Europa, si è posto principalmente nei casi di attuazione, da parte degli Stati membri, di obblighi scaturiti dal diritto dell’Unione. Non potendosi approfondire in questa sede sull’argomento,[74] basti sapere che, da parte sua, e per quanto riguarda il livello di protezione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene, come l’ha fatto ad esempio nel caso Bosphorus c. Irlanda che una misura dello Stato presa in attuazione di obblighi scaturiti dalla sua appartenenza ad una organizzazione internazionale alla quale ha trasferito una parte della sua sovranità, deve essere considerata giustificata dal momento in cui è un fatto costante che l’organizzazione in questione accorda ai diritti fondamentali (ivi compresi le garanzie sostanziali e i meccanismi per controllarne il rispetto) una protezione almeno equivalente a quella assicurata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per equivalente, la Corte europea dei diritti dell’uomo intende “paragonabile”. Tale constatazione di “protezione equivalente” non sarebbe secondo la stessa Corte definitiva. Tuttavia, se si considera che l’organizzazione offre una tale protezione equivalente, la Corte presume che lo Stato rispetta le esigenze della Convenzione quando altro non fa che eseguire obblighi giuridici risultanti dalla sua adesione all’organizzazione. Tale presunzione può essere rovesciata se si considera, in un caso di specie, che la protezione offerta risulta di una manifesta insufficienza.[75]

Se da una parte può risultare ammissibile ritenere, come lo sostiene Olivier De Schutter, che,in definitiva, la Corte di Giustizia si trova in una situazione omologa a quella in cui si trovano le giurisdizioni superiori degli Stati Parti alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,[76] è altrettanto vero, che, a differenza degli Stati, l’interpretazione autonoma[77] che ne fornisce la Corte di Giustizia dell’Unione europea, non è giuridicamente (ma soltanto, in un certo senso, moralmente) sottoposta alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo, ultimo interprete dei diritti dell’uomo in sede europea. Anche perché, come l’ha recentemente ribadito la Corte di Giustizia, la CEDU“non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione”.[78]

Orbene, come è risaputo, per porre fine a tale situazione di incertezza, è stata prospettata una possibile adesione dell’Unione europea alla CEDU. L’adesione, la cui possibilità era stata però negata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con il suo parere 2/94 del 1996 che affermava che la Comunità non aveva competenza per aderire alla CEDU e che una revisione dei Trattati si rivelava necessaria a tal fine,[79]poi risorta con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,il cui articolo 6 §2 TUE prevede che l’Unione aderisce a tale Convenzione,[80]nonché con il nuovo articolo 59 della CEDU dopo il Protocollo 14 a tale Convenzione, che ammette tale possibilità,si è rivelata invece (al meno per il momento) nuovamente inattuabile con il parere 2/13 della Corte di Giustizia.[81]

Tuttavia, senza una tale soluzione, e cioè quella della adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e quindi, della accettazione del fatto chela Corte europea dei diritti dell’uomo possa essere l’ultimo interprete dei diritti dell’uomo in Europa (ammissione che le alte giurisdizioni degli Stati hanno per lo più provveduto a fare, anche se con riserve), il problema della tutela dei diritti fondamentali ad opera della Corte di Giustizia dell’Unione europea sarà difficilmente risolto. Se da una parte con la sua teoria della protezione equivalente la Corte europea dei diritti dell’uomo ha cercato di trovare una soluzione pacifica alle interazioni talvolta divergenti tra giurisdizioni che è venuta a crearsi, e che lo stesso ha fatto la Corte di Giustizia con i suoi intenti di conciliazione giurisprudenziale, dall’altra, è altrettanto vero che nella pratica, diversi gradi di limitazione possono essere apportati ai diritti. Il fatto che la Corte di Strasburgo abbia deciso di non dover pronunciarsi fintanto che la protezione accordata dall’Unione europea si mostri equivalente a quella offerta dalla CEDU non cambia le cose, e il fatto che in altrettante occasioni la Corte di Giustizia abbia evitato di pronunciarsi in materia, non risolve il problema. Perché, ammesso che la questione sottostante sia la diversità dei valori tutelati dai diversi sistemi e dalle diverse interpretazioni giurisprudenziali (e quindi una diversità sistemica e strutturale), senza una tale adesione e quindi senza che si voglia infine ammettere l’esistenza, in sede europea, di un ultimo interprete dei valori che possono legittimamente essere invocati per apportare a tali diritti delle restrizioni, e dei limiti entro cui lo si può fare, il problema si presenta(e si ripresenterà) nella forma di ciò che viene designato dalla filosofia come una “aporia” e, cioè,come una “difficoltà logica insolubile”.[82]

 

*Dott.ssa Letizia Seminara Dottore di ricerca dell’Università Sapienza di Roma e dell’Università di Strasburgo. D.E.A. in Protezione dei diritti dell’uomo in Europa, Institut des Hautes Etudes Européennes, Università di Strasburgo.

 

[1] Si veda Constance Grewe, Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Europacollege, 2012, p. 11.

[2] Come afferma Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 11ème éd., Paris, 2012, p. 153, si tratta di una “costruzione pretoria” della Corte di Giustizia.

[3] Sull’argomento si veda, Giorgio Gaja, The protection of human rights under the Maastricht Treaty, in Deirdre Curtin – Ton Heukels (eds.), Institutional dynamics of European integration, Dordrecht, 1994, p. 349-360.

[4]La Corte di Giustizia si è riferita a questa disposizione, ad esempio, nella sentenza Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e altri c. Conseil des Ministres, C-236/09, 1 marzo 2011, Racc., p. I-812, §16.

[5] Si vedano, Vlad Constantinesco, Le renforcement des droits fondamentaux dans le Traité d’Amsterdam, in Etudes de droit des Communautés européennes, 1998, p. 33-46; Olivier De Schutter, Les droits fondamentaux dans le Traité d’Amsterdam, in Yves Lejeune (coord.), Le Traité d’Amsterdam: espoirs et déceptions, Bruxelles, 1998, p. 153-187.

[6]Sulla tutela dei diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona, si veda, Francesco Seatzu, La tutela dei diritti fondamentali nel nuovo Trattato di Lisbona, Napoli, 2009; Nicoletta Parisi, Fonti dell’Unione europea e revisione dei trattati: la tutela dei diritti fondamentali, in Gabriella Venturini – Stefania Bariatti (a cura di), Liber Fausto Pocar, vol. 1, Milano, 2009, p. 663-679; Luigi Daniele, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e Trattato di Lisbona, in Gabriella Venturini – Stefania Bariatti, op. cit., p. 235-247; Valerio Onida, I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona, in Elena Paciotti (a cura di), I diritti fondamentali in Europa, Roma, 2011, p. 11-22.

[7]Articolo 6: 1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.

[8]Sulla Carta, si vedano, Luigi Ferrari Bravo, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: commentata con la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della Corte europea dei diritti dell’uomo e con i documenti rilevanti, Milano, 2001; Massimo Panebianco, Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: annotato con i lavori preparatori e la giurisprudenza delle alte Corti europee e della Corte costituzionale italiana, Milano, 2001; Giorgio Sacerdoti, La Carta europea dei diritti fondamentali: dall’Europa degli Stati all’Europa dei cittadini, in Comunicazioni e studi, vol. 22, 2002, p. 277-298. Di recente, Angela Di Stasi, La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea con particolare riferimento alla Carta, in Id. (a cura di), Spazio europeo e diritti di giustizia: il capo VI della Carta dei diritti fondamentali nell’applicazione giurisprudenziale, Padova, 2014, p. 45-109.

[9]Sull’ambito di applicazione della Carta, si vedano, Angela Di Stasi, L’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali per gli Stati membri dell’Unione europea: ancora a proposito dell’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo I, in Studi sull’integrazione europea, vol. 92, n. 3, 2013, p. 883-912.

[10]Sulle particolarità della tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea, si veda Paolo Mengozzi, La specificità della tutela dei diritti fondamentali delle persone nell’Unione europea, in Adriana Di Stefano – Rosario Sapienza (a cura di), La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale, Napoli, 2012, p. 559-568.

[11] Cfr. Giuseppe Tesauro, Diritto dell’Unione europea, 7a ed., Padova, 2012, p. 123.

[12]Cfr. Stork c. l’Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 4 febbraio 1959, Racc., p. 56-60.

[13] Cfr. Uffici di vendita del carbone della Rühr c. l’Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 15 luglio 1960,Racc., p. 856-859. Si veda, mutatis mutandis, Sgarlata c. Commissione della Comunità economica europea, 1 aprile 1965.

[14] Cfr. Erich Stauder c. città di Ulm-Sozialamt, C-29/69, 12 novembre 1969, p. 420.

[15]Ibidem, p. 425.

[16] Cfr.Internationale Handelsgesellschaft mbH c. l’Ufficio per l’importazione e l’immagazzinamento di cereali e foraggi, 17 dicembre 1970, C-11/70, Racc., p. 1135.

[17]Cfr. Nold c. Commissione delle Comunità europee, 14 maggio 1974, C-4/73, p. 507.

[18]Ibidem, p. 507.

[19]Cfr. Rutili, C-36/75, 28 ottobre 1975, Racc., p. 1232.

[20]Cfr.Johnston, C-222/84, 15 maggio 1986, Racc., p. 1682.

[21]Cfr. Hoechst c. Commissione delle Comunità europee, cause riunite 46/87 e 227/88, 21 settembre 1989, Racc., p. 2923.

[22]Cfr. ERT, C-260/89, 18 giugno 1991.

[23] Cfr. Cinéthèque, cause riunite 60 e 61/84, 11 luglio 1985, Racc., p. 2627.

[24]Cfr. Wachauf, C-5/88, 13 luglio 1989, Racc., p. 2640.

[25]Cfr. Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea,C-540/03, 27 giugno 2006, Racc., p. I-5822.

[26]Cfr. Schecke e Eifert c. Land Hessen, C-92/09 e C-93/09, 9 novembre 2010, Racc., p. I-11142.

[27]Ibidem, p. I-11143.

[28]La Corte di Giustizia si riferisce a tale disposizione, ad esempio, nel caso DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH, C-279/09, 22 dicembre 2010, Racc., p. I-13893, §30.

[29]Cfr. McB c. L.E., C-400/10 PPU, 5 ottobre 2010, Racc., p. I-9011. Si veda sulla sentenza, Nicole Lazzerini, Il controllo della compatibilità del diritto nazionale con la Carta dei diritti fondamentali secondo la sentenza McB, in Rivista di diritto internazionale, vol. 94, n. 1, 2011, p. 136-169.

[30] Cfr. Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, 26 febbraio 2013, §21-22.

[31]Ibidem, §45.

[32]Cfr. Deticek, C-403/09 PPU, 23 dicembre 2009, e Scarlet Extended, C-70/10, 24 novembre 2011. Si veda in questo senso, Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., p. 165.

[33]Cfr.Schecke e Eiffert, cause riunite C‑92/09 e C‑93/09, 9 novembre 2010; McB c. L.E., 5 ottobre 2010, cit. Si veda, Giuseppe Tesauro, Diritto dell’Unione europea, op. cit., p. 134.

[34] Cfr. DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH, C-279/09, 22 dicembre 2010, Racc., p. I-13893, §30.

[35] Cfr.McB c. L.E., C-400/10 PPU, 5 ottobre 2010, Racc., p., p. I-9012.

[36]Cfr. Nold, cit., p. 507.

[37] Cfr. Consiglio dell’Unione europea c. Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., C-348/12 P, 28 novembre 2013, §121-122.

[38] Cfr. Alassini e altri,C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, 18 marzo 2010, Racc., p. I-2255, §63. V. più recentemente, mutatis mutandis, Association Kokopelli c. Graines Baumaux SAS, C-59/11, 12 luglio 2012, §77; M.G. e N.R. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-383/13 PPU, 10 settembre 2013, §33; Texdata SoftwareGmbH, C-418/11, 26 settembre 2013; §84; Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV, cause riunite C-129/13 e C-130/13, 3 luglio 2014;Mukarubega, C-166/13, 5 novembre 2014, §53; Boudjlida, C-249/13, 11 dicembre 2014, §43.

[39]Cfr. Commissione c. Regno di Spagna, C-678/11, 11 dicembre 2014, §43.

[40]Sulle restrizioni ai diritti negli strumenti internazionali, si veda Ilaria Viarengo, Deroghe e restrizioni alla tutela dei diritti umani nei sistemi internazionali di garanzia, in Rivista di diritto internazionale, vol. 88, n. 4, 2005, p. 955-996. In particolare, sulle restrizioni nei Patti del 1966, cfr. Alex Conti, Limitations to and derogations from Covenant rights, in Id. et al (eds.), Defining civil and political rights: the jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee, 2nd ed., Farnham, 2009, .p.39-64; nella CEDU, cfr. Loukis G. Loucaides, Restrictions or limitations on the rights guaranteed by the European Convention on Human Rights, in Finnish yearbook of international law, vol. 4, 1993, p. 334-387.

[41]Cfr. La dottrina si è riferita ad un sistema di tutela a diversi ‘livelli’. Si vedano tra i lavori più recenti, Fausto Vecchio, I casi Melloni e Akerberg: il sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali, in Quaderni costituzionali, 2013, n. 2, p. 434-436; Silvio Gambino, Ambiti e limiti della tutela multilivello dei diritti fondamentali in alcuni recenti indirizzi della Corte d giustizia europea, in La cittadinanza europea, vol. 12, n. 1, 2015, p. 63-102; Elena Malfatti, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, 2a ed., Torino, 2015.

[42]A questo proposito, la Corte ha precisato nella sentenza Omega che non è indispensabile, al fine di giustificare una misura restrittiva emanata dalle autorità di uno Stato membro, che essa corrisponda ad una concezione condivisa da tutti gli Stati membri relativamente alle modalità di tutela del diritto fondamentale o dell’interesse legittimo in causa. Cfr.Omega, C-36/02, 14 ottobre 2004, Racc., p. 9654. Nello stesso senso, si veda anche Blanco Pérez e Chao Gómez, C-570/07 e C-571/07, 1 giugno 2010, §68-69.

[43]Cfr. Kücükdeveci, C-555/07, 19 gennaio 2010.

[44]Cfr. Ledra e altri, cause riunite C-8/15 e C-10/15, 20 settembre 2016, §71-72.

[45]Cfr. New Valmar BVBA, C-15/15, 21 giugno 2016, §51.

[46] Cfr.Commissione c. Regno di Spagna, C-678/11, 11 dicembre 2014, §45-46.

[47]Cfr. Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV, cause riunite C-129/13 e C-130/13, 3 luglio 2014, §54.

[48]Cfr. Kadi, cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, 18 luglio 2013, §125.

[49]Cfr. Lidl, C-134/15, 30 giugno 2016, §37.

[50] Cfr. Association Kokopelli c. Graines Baumaux SAS, C-59/11, 12 luglio 2012, §79.

[51]Cfr. Pesce e altri e Serenelli e altri, cause riunite C-78/16 e C-79/16, 9 giugno 2016, §55.

[52]Cfr. Jozef Križan e altri c. Slovenská inšpekcia životného prostredia,C-416/10, 15 gennaio 2013,§114; Commissione c. Regno Unito, C-530/11, 13 febbraio 2014, §70.

[53]Cfr. Consiglio dell’Unione europea c. Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., C-348/12 P, 28 novembre 2013, §124.

[54] Cfr.Stichting Al-Aqsa c. Consiglio dell’Unione europea, cause riunite C-539/10 P e C-550/10 P, 15 novembre 2012, §123. Si veda anche, per l’obiettivo d’interesse generale del “mantenimento della pace e della sicurezza internazionali”, Bank Melli Iran c. Consiglio dell’Unione europea, C-548/09 P, 16 novembre 2011, §115.

[55]Cfr. Schmidberger, C-112/00, 12 giugno 2003,Racc., p. I-5719 e I-5720.

[56]Si veda analogamente la sentenza Commissione c. Germania, C-271/08, 15 luglio 2010, nella quale la Corte esamina se vi è stato un giusto equilibrio tra la libertà delle parti sociali e il diritto di negoziazione collettiva, da una parte, e la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel settore degli appalti pubblici, dall’altra. Degli esempi concreti di incongruenze emerse tra le giurisprudenze della Corte di Giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo sono forniti da Olivier De Schutter, L’influence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la Cour de justice des Communautés européennes, CRIDHO Working Paper 2005/07, il quale non ritiene, tuttavia, che i rischi di contrasto spesso invocati dalla dottrina, siano tali.

[57] Cfr Lassal, C-162, 7 ottobre 2010, Racc., p. I-9272 e I-9273, §50-51.

[58]Ibidem, p. I-9273, §53.

[59]Ibidem, p. I-9274, §57.

[60]Cfr. Blanco Pérez e Chao Gómez, C-570/07 e C-571/07, 1 giugno 2010, Racc., p. I-4678, §66 e p. I-4683, §94-95.

[61]Cfr. Lidl, C-134/15, 30 giugno 2016, §31.

[62]Ibidem, §31.

[63] Cfr.Kadi, cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, 18 luglio 2013, §101;Consiglio dell’Unione europea c. Fulmen e Fereydoun Mahmoudian,C-280/12 P, 28 novembre 2013, §62;Consiglio dell’Unione europea c. Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., C-348/12 P, 28 novembre 2013, §69.

[64]Le condizioni poste dal Patto del 1966 sono state enunciate dal Comitato dei diritti umani e sono le seguenti: “toute restriction à leur exercice doit être autorisée par les dispositions pertinentes du Pacte. Dans les cas où des restrictions sont formulées, les États doivent en démontrer la nécessité et ne prendre que des mesures proportionnées aux objectifs légitimes poursuivis afin d’assurer une protection véritable et continue des droits énoncés dans le Pacte. De telles restrictions ne peuvent en aucun cas être appliquées ou invoquées d’une manière qui porterait atteinte à l’essence même d’un droit énoncé dans le Pacte”. Cfr. Observation Générale n. 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, adottata il 29 marzo 2004 (2187a. sessione).

[65]Si veda, tra i più recenti, con riferimento al diritto all’equo processo, la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Chakalova-Ilieva c. Bulgaria, 6 ottobre 2016, ricorso n. 53071/08, §33.

[66]Cfr. Texdata SoftwareGmbH, C-418/11, 26 settembre 2013; §85.

[67]Cfr. DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH, C-279/09, 22 dicembre 2010, Racc., p.I-13894, §35.

[68]Ibidem, p. I-13895, §37.

[69]Per una comparazione tra la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, si vedaDelphine Dero-Bugny, Les rapports entre la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2015.

[70] Si veda il lavoro dello EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights coordinato da Olivier De Schutter, Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2006, p. 397 ss.

[71]Cfr. Chakroun, C-578/08, 4 marzo 2010, Racc., P.I-1877, §44.

[72]Ibidem, p. I-1877, §45.

[73]Si veda Tsakouridis, C-145/09, 23 novembre 2010, Racc., p. I-12038, §53, nella quale si fa riferimento al caso Maslov sul quale si è pronunciata la Corte europea dei diritti dell’uomo.

[74]Sull’argomento si rinvia a Giorgio Gaja, Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea: una relazione complessa, in Ugo De Siervo (a cura di), La difficile Costituzione europea: ricerca dell’Istituto Luigi Sturzo, Bologna, 2002, p. 211-223; Francesca Perrini, Il rapporto tra la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in Grotius, 2008, n. 5, p. 127-133; Miriam Immediato, Il futuro dei diritti fondamentali nel sistema “Cedu-Carta”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, vol. 50, n. 3, 2011, p. 447-483; Antonio Bultrini, I rapporti con la Corte di Giustizia nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Massimo Fragola (a cura di), La cooperazione fra corti in Europa nella tutela dei diritti dell’uomo, Napoli, 2012, p. 25-37; Stefania Negri, La realizzazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia tra Carta dei diritti fondamentali e CEDU: dalla convergenza alla integrazione tra sistemi?, in Angela Di Stasi (a cura di), Spazio europeo e diritti di giustizia, op. cit., Padova, 2014, p. 111-136; Delphine Dero-Bugny, Les rapports entre la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 2015.

[75] Corte europea dei diritti dell’uomo, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland [GC], 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98, §155-156. Si veda più recentemente, Avotinš c. Lettonia [GC], 23 maggio 2016, ricorso n. 17502/07.

[76] Cfr. Olivier De Schutter, L’influence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la Cour de justice des Communautés européennes, CRIDHO Working Paper 2005/07.

[77] L’interpretazione che la Corte di Giustizia dell’Unioneeffettua della CEDU, è definita come una interpretazione autonoma da Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., p. 149: “le juge communautaire interprète la Convention de manière autonome – ce qui peut générer des conflits d’interprétation, au demeurant exceptionnels, avec la Cour européenne des droits de l’homme”.

[78] Cfr. Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, 26 febbraio 2013, §44.

[79] Si vedano sul parere, Patrick Wachsmann, L’avis 2/94 de la Cour de justice relatif à l’adhésion de la Communauté économique européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, in Revue trimestrielle de droit européen, vol. 32, n. 3, 1996, p. 467-491; Claudio Zanghì, Un’altra critica al parere 2/94 della Corte sull’adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Scritti in onore di Federico Mancini, Milano, 1998, p. 1101-1120.

[80]Si veda a questo proposito, Adriana Gardino, Il Trattato di Lisbona e l’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: un obbligazione di risultato assunta con molte cautele, in Giancarlo Rolla (a cura di), Il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni, Milano, 2010, p. 31-44.

[81] Cfr. Claudio Zanghì, La mancata adesione dell’Unione europea alla CEDU nel parere negativo della Corte di Giustizia UE, in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, p. 129-157.

[82] Cfr. La voce “aporia” nel Dizionario Garzanti, 2016.