A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

PARERE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CHE INTRODUCE IL DIVIETO DI COLTIVAZIONE DEGLI OGM

Documentazione fornita da Coldiretti

 

Ringrazio vivamente tutte le associazioni che hanno contribuito alla redazione del parere della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati al decreto legislativo di recepimento della Direttiva che introduce il divieto di coltivazione degli Ogm. La Commissione dopo un acceso dibattito e a fronte di posizioni divergenti, ha saputo garantire l’unitarietà della procedura, scongiurando il rischio di una frammentazione geografica nelle scelte regionali. Il congegno che raccorda l’autorità di gestione, individuata nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome risulta, a questo fine, idonea a bilanciare l’esercizio delle decisioni, delle autonomie territoriali con la necessità di tutela dell’unità economica e giuridica dello Stato al vantaggio di un’agricoltura libera da Ogm, distintiva e sostenibile. Infine si poteva far meglio, ma la situazione era veramente compromessa.

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (atto n. 324) 

PARERE APPROVATO 

DALLA XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

(seduta del 28 settembre 2016)

 

La Commissione XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324);

preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 15 settembre 2016, ha espresso intesa sullo schema di decreto all’esame formulando alcune raccomandazioni;

visti i rilievi espressi in data 27 settembre 2016 dalla Commissione V (Bilancio);

visti i rilievi espressi in pari data dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) con i quali si sottolinea l’esigenza di assicurare la salvaguardia dell’interesse unitario nella scelta di limitare o vietare la coltivazione di OGM e di evitare conflitti tra singole Regioni o Province autonome sulla base di regole di coesistenza non uniformi, riconoscendo in capo ad un’autorità nazionale quale il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali la competenza in materia di adeguamento dell’ambito geografico di OGM e individuando nella Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la sede per assicurare la leale collaborazione tra le istituzioni nazionali ed istituzioni locali;

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);

considerato che la direttiva (UE) 2015/412 integra la disciplina sugli organismi geneticamente modificati (OGM) prevista dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) 1829/2003, per consentire agli Stati membri di limitare o vietare la loro coltivazione sul loro territorio, senza incidere sulla libera circolazione dei medesimi OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti;

richiamato, in particolare, il considerando (13) della direttiva che ricorda come gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare misure motivate che limitano in tutto o in parte del territorio la coltivazione di OGM sia in fase di autorizzazione che qualora già autorizzati, facendo valere motivazioni collegate ad obiettivi, tra l’altro, di politica ambientale o agricola o ad agricola;

richiamato altresì il considerando (15) che precisa che agli Stati membri sono rimesse le decisioni circa le valutazioni degli “impatti socio-economici derivanti dalla coltivazione di un OGM sul territorio”; 

richiamato, in particolare, il considerando (17) della direttiva che, pur ribadendo che il livello di protezione della salute umana o animale e dell'ambiente con riferimento alla coltivazione di OGM forma oggetto di valutazione scientifica uniforme in tutta l'Unione, evidenzia tuttavia che la valutazione circa “il mantenimento e lo sviluppo di pratiche agricole che combinano al meglio la produzione e la sostenibilità degli ecosistemi o il mantenimento della biodiversità locale, compresi taluni habitat ed ecosistemi, o determinati tipi di caratteristiche naturali e paesaggistiche, nonché funzioni e servizi ecosistemici specifici” resta affidata ai singoli Stati membri;

preso atto che la direttiva, al considerando (25), raccomanda agli Stati membri e agli operatori, al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, di adottare misure efficaci in materia di etichettatura e informazione in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, per assicurare la trasparenza per quanto concerne la presenza di OGM nei prodotti;

tenuto conto che la direttiva, al considerando (19), precisa che le decisioni degli Stati membri che limitano o vietano la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso non dovrebbero impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla tutela dell'ambiente e l'attività non comprometta il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto sono stati introdotti;

richiamata altresì la sentenza della Corte costituzione n. 116 del 2006, laddove si precisa che la coltivazione degli OGM - pur afferendo alla materia agricola (rientrante nella competenza residuale delle regioni) - investe pienamente diversi interessi di rilievo costituzionale, tra cui principalmente la tutela dell’ambiente e della salute, per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio fra tali esigenze in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

considerato che lo schema di decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 e che, in particolare, in base all’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-bis, Art. 26-ter, nell’ambito della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole può proporre alle regioni e alle province autonome di richiedere che nel territorio nazionale, o in una parte di esso, sia esclusa la possibilità di coltivazione di un OGM;

rilevate inoltre le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-bis, Art. 26-quater, che consentono di adottare specifiche misure per la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM nel territorio nazionale nel caso in cui l’organismo geneticamente modificato sia stato già autorizzato;

considerato necessario acquisire l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella procedura di cui agli articoli 26-ter e 26-quater  prima delineata;

viste poi le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-bis, Art. 26-quinquies, che prevede che una singola regione o provincia possa chiedere al Ministero delle politiche agricole di essere reintegrata nell’ambito geografico dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM e ritenuto al riguardo che tale richiesta debba provenire dalla Conferenza Stato-regioni;

viste quindi le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-bis, Art. 26-sexies, che stabilisce che, a decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, debbano adottare nelle zone di frontiera del loro territorio le cosiddette misure di coesistenza per prevenire la commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi;

ravvisata al riguardo la necessità che tali misure siano adottate dall’Autorità nazionale competente, di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

ritenuta infine la necessità che le misure di coesistenza siano adottate da parte delle regioni e province autonome interessate acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

evidenziato infine che l’Italia basa la propria eccellenza nella produzione agroalimentare su un intreccio inestricabile di competenze e di “saperi” millenari, di cultivar e di tecniche di coltivazione particolari, di specifiche condizioni climatiche e morfologiche e che tutto ciò ha permesso al nostro Paese di vantare il primato europeo nelle produzioni di qualità e a marchio garantito; 

sottolineata conclusivamente l’estrema rilevanza politica del provvedimento anche alla luce del grande impegno che il Parlamento ed il Governo italiano hanno profuso affinché fosse riconosciuta la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro territorio allo scopo di tutelare la produzione agricola nazionale da contaminazioni accidentali di organismi geneticamente modificati,

esprime 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

  • provveda il Governo, all’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-bis, Art. 26-ter,
  • al comma 1, alla fine del primo periodo, ad inserire le seguenti parole: d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Di tale decisione informa l’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 2, comma 1, e il Ministero della Salute.
  • a sopprimere il comma 2
  • al comma 3, primo periodo, a sopprimere le parole: “”conformemente alle decisioni regionali di cui al comma 2”;
  • aggiungere infine il seguente comma:
  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che comunicano la propria decisione di non escludere tutto o parte del proprio territorio dalla coltivazione di OGM ai sensi del presente articolo, adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, secondo le modalità previste dall’articolo 26-sexies, comma 4;
  • provveda il Governo, all’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-bis, Art. 26-quater,
  • al comma 1, ad aggiungere, infine, i seguenti periodi:“Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Di tale decisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa l’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 2, comma 1, e il Ministero della Salute, nonché se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lett. b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lett. d) il Ministero dello sviluppo economico. Qualora la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnali situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lett. g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell’interno”.
  • a sopprimere i commi 3 e 4;
  • aggiungere, infine, il seguente comma:

10. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non adottano le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM previste dal presente articolo, adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, secondo le modalità previste dall’articolo 26-sexies, comma 4.

  • provveda il Governo all’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-bis, Art. 26-quinques, comma 1, a sostituire le parole da: “La regione o la provincia autonoma” con le seguenti: “Ogni regione o provincia autonoma, previa intesa in sede di conferenza unificata”;
  • provveda il Governo, all’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-bis, articolo 26-sexies,
  • al comma 1, a sostituire le parole: “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” con le seguenti: “l’Autorità nazionale competente, di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; allo stesso comma sostituire la parola: “adottano” con la seguente: “adotta”;
  • al comma 2, a sostituire le parole: “Se la regione o provincia autonoma” con le seguenti: “Se l’Autorità”;
  • sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in cui si coltivano OGM adottano, nelle rispettive zone di confine, i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, tenendo conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, comunica detti provvedimenti alla Commissione europea;

  • provveda il Governo, all’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-bis, articolo 35-bis, comma 1, dopo la parola: “reato” ad inserire le seguenti: “previsto dall’articolo 452-bis del codice penale”.

e con la seguente osservazione:

l’Autorità nazionale competente, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti, funga da coordinamento nazionale nel disciplinare legislativamente, in maniera uniforme, le scelte di politica agricola, che, comunque, devono propendere nella direzione di una scelta netta di essere il territorio nazionale libero dalla coltivazione degli OGM.