A CURA DI

AVV. ANTONELLA ROBERTI

BREXIT E TRATTATO EURATOM *

Autore: Dott.ssa Rita Mazza

 

La Brexit ha aperto un ampio dibattito sulle problematiche e le incognite derivate dalla scelta del Regno Unito di recedere dalla Unione europea. Le sintetiche riflessioni che seguono intendono contribuire al dibattito andando al di là di considerazioni sugli effetti della Brexit riferite in senso stretto al funzionamento della Unione europea ma guardando piuttosto a conseguenze che toccano aree connesse ad esso. In particolare, si intende riflettere sugli effetti che la Brexit è suscettibile di produrre sulla applicazione nei confronti del Regno Unito del Trattato Euratom che, come è noto, ha istituito la Comunità europea dell’energia atomica[1].

Il rilievo della questione è evidente se si considera che riguarda il settore delle attività nucleari di uno Stato che è uno dei cinque Stati nucleari ai sensi del Trattato di non proliferazione nucleare[2] e che nel settore delle attività nucleari di tipo civile è tra i produttori più importanti in Europa[3].

È bene ricordare che l’Euratom, oltre a contribuire allo sviluppo della ricerca nel settore, ha funzioni legate alla fissazione di norme di sicurezza, compresa la gestione dei rifiuti radioattivi, alla garanzia di non diversione rispetto alle attività dichiarate, alla attuazione del diritto di  proprietà ad essa riconosciuto sulle materie fissili speciali, alla garanzia di un equo accesso a minerali e combustibili nucleari[4] attraverso un’agenzia appositamente istituita, ovvero l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom[5]. Per quanto possa aver incontrato difficoltà di funzionamento[6], l’Euratom è una realtà viva che da sempre contribuisce ed attraversa il processo di integrazione europeo.

L’opinione che nessun cambiamento può derivare dall’esito del referendum inglese per l’operatività dell’Euratom a ragione del carattere autonomo del suo trattato istitutivo rispetto ai Trattati UE[7] appare superficiale in quanto soffermandosi esclusivamente sul dato formale trascura  i forti collegamenti tra i Trattati UE ed il Trattato Euratom  che impediscono di ritenere questi trattati assolutamente distinti e separati e su cui la Brexit va inevitabilmente ad incidere.

L’aspetto più evidente riguarda la struttura istituzionale su cui è basata la Comunità europea dell’energia atomica che è in comune con l’Unione europea: Consiglio unico, Commissione unica, Corte unica[8]. Ciò vuol dire che il Trattato Euratom funzionerà tramite istituzioni alla cui composizione non parteciperà più il Regno Unito. Anche lì dove l’Euratom è dotato di organismi propri il rapporto con le istituzioni UE è forte: basti pensare che l’Agenzia di approvvigionamento è posta sotto il controllo della Commissione europea e che la Commissione ha diritto di veto sulle sue decisioni[9]; inoltre il Direttore generale dell’Agenzia è nominato dalla stessa Commissione[10].

Inoltre, il Trattato Euratom nella sua versione consolidata pubblicata in Gazzetta a giugno 2016[11], oltre a continui richiami a Consiglio, Commissione, Corte,  che come appena ricordato sono istituzioni comuni, contiene una disposizione particolarmente significativa ai fini dell’accertamento degli effetti della Brexit sull’Euratom. Ai sensi dell’art. 145, la Commissione europea può promuovere una procedura di infrazione in caso di violazione del Trattato, che qualora dovesse essere indirizzata al Regno Unito come membro Euratom una volta uscito dall’Unione europea consentirebbe alla Commissione di agire nei confronti di uno Stato terzo alla UE, e il Regno Unito sarebbe giudicato da organi nel cui ambito non siedono membri nominati a titolo dello Stato chiamato in causa aprendo uno scenario incerto riguardo alle ripercussioni sul procedimento da svolgere.

Ugualmente singolare è che il Regno Unito farebbe parte di una Comunità il cui bilancio, ai sensi del Trattato Euratom[12] e come ribadito nel Trattato di Lisbona[13], è integrato in quello dell’Unione europea da cui lo stesso Regno Unito sarebbe escluso.

Va considerato ancora che il Trattato di Lisbona stabilisce in modo espresso che le disposizioni del Titolo IV TUE, ovvero le disposizioni sulle cooperazioni rafforzate, “sono integrate nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica modificato”[14]; prevede la possibilità “se del caso” di estendere taluni protocolli al Trattato Euratom, tra cui il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea; contiene un protocollo ad hoc di modifica del Trattato Euratom che nel preambolo richiama proprio il desiderio delle parti contraenti di “adattare” il Trattato Euratom “alle nuove regole definite dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare nei settori istituzionale e finanziario”, indicando espressamente le disposizioni TUE e TFUE da applicare in sede Euratom[15].

Infine, il collegamento tra UE ed Euratom emerge chiaramente anche dal diritto derivato e non solo da quegli atti più direttamente connessi al settore delle attività atomiche, come quelli relativi alla sicurezza degli impianti nucleari[16]o alla cooperazione finanziaria con i Paesi terzi sempre nel quadro della sicurezza nucleare[17], ma anche da atti apparentemente relativi a tutt’altra materia come, ad esempio, il regolamento relativo all’Ufficio europeo per la lotta antifrode[18], al bilancio generale dell’Unione[19], al finanziamento dei partiti politici europei[20], che significativamente trovano fondamento giuridico nel “combinato disposto” del TFUE e del Trattato Euratom, come precisato nei loro  rispettivi preamboli[21].

In conclusione, dai dati sinteticamente esaminati appare del tutto evidente che l’opinione – fornita in risposta alle preoccupazioni espresse dalle industrie nucleari britanniche[22] - secondo cui dopo la BREXIT per il settore dell’energia nucleare tutto resta come prima non può essere condivisa e che l’appartenenza del Regno Unito all’Euratom dovrà trovare posto nel complesso negoziato di uscita.

 

*Il presente testo è la versione revisionata dell’intervento effettuato al convegno su “Brexit e prospettive future dell’integrazione europea. Possibili conseguenze economiche, giuridiche e politiche del recesso del Regno Unito dall’Unione europea”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Napoli Federico II il 12 luglio 2016.

Dott.ssa Rita Mazza, Ricercatore confermato di Diritto internazionale, Università di Napoli Federico II.

 

[1] Il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica è stato adottato il 25 marzo 1957 in concomitanza con il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1958. Il Regno Unito ha aderito al Trattato Euratom nel 1972.

[2]Il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) del 1968 (entrato in vigore nel 1970) all’art. IX stabilisce che “For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January 1967”, ovvero Stati Uniti, Russia (succeduta all’Unione Sovietica), Regno Unito,  Francia e Cina. In virtù del TNP l’UK è chiamato ad applicare un sistema di salvaguardie relativo alle sue attività nucleari; sulle problematiche collegate a tale sistema di salvaguardie dopo la Brexit, cfr. Daniel Davies, Brexit effects: The future of safeguards in the United Kingdom, in Trust & Verify, Summer 2016, no. 153, www.vertic.org/media/assets/TV/TV153.pdf.

[3]Cfr. M. Schineider, A. Froggatt, World Nuclear Industry. Status Report 2013, Paris London, 2013.

[4] Art. 2 Trattato Euratom.

[5]Artt. 53 ss. Trattato Euratom.

[6]Sui limiti dell’ applicazione del Trattato Euratom, F. Graziani, EU ambivalence on Disarmament and Non-Proliferation: Opacity and Obsolescence of the EURATOM Treaty, in I. Caracciolo, M. Pedrazzi, T. Vassalli di Dachenhausen (eds.), Nuclear Weapons: Strengthening the International Legal Regime, The Hague, 2016, p. 79ss.; Scheda tre Allegato 2

http://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid640171.pdf

[7]Cfr. Euratom: After BREXIT votes, UK will remain a community member for nuclear non-proliferation, in http://democracy.blogactiv.eu/2016/06/16/euratom-after-brexit-votes-uk-will-remain-a-community-member-for-nuclear-non-proliferation/.

[8]Sulla fusione degli organi esecutivi avvenuta nel 1965 v. A. M. Calamia, V. Vijiak, Diritto dell'Unione europea. Manuale breve, Milano, 2015, p. 7 ss.

[9] Art 53.1 Trattato Euratom.

[10]Ibidem.

[11] Cfr. GUUE C 203 del 7 giugno 2016.

[12] Art. 171.

[13] Art.10 Protocollo n. 2 Trattato di Lisbona, in GUUE C 306 del 17 dicembre 2007.

[14] Art. 1.21.

[15] Capo I, art. 106 bis, Protocollo N. 2. Vale la pena segnalare altresì la disposizione dell’art. 106 bis nella parte in cui stabilisce che “Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione, al “trattato sull'Unione europea”, al “trattato sul funzionamento dell'Unione europea” o ai “trattati” fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati sia ai suddetti trattati sia al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell'energia atomica e al presente trattato” (comma 2).

[16] Cfr. direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, in GUUE L 172 del 2 luglio 2009, p. 18 ss.; regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom, in GUUE L 54 del 28 febbraio 2005, p. 1 ss.

[17] Cfr. regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 20013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, in GUUE L 77 del 15 marzo 2014, p. 109 ss.

[18] Cfr. regolamento (Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013 relativo alle indagine svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 107/1999 del Consiglio, in GUUE L 248 del 18 settembre 2013, p. 1 ss.

[19] Cfr. regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/20012, in GUUE L 298 del 26 ottobre 2012, p. 1 ss.

[20] Cfr. regolamento (UE, EURATOM) n. 1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dl 22 ottobre 2014 che modifica il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei, in GUUE L 317 del 4 novembre 2014, p. 28 ss.

[21]I preamboli dei citati atti si aprono con la seguente formulazione: “visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (…)in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’art. 106 bis (…)”.

[22] Cfr. supra nota 7.